Fondo mètaSalute, aggiornato il Regolamento

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Fondo mètaSalute, aggiornato il Regolamento

Il Fondo mètaSalute rende disponibile la nuova versione del Regolamento 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 novembre 2020 e vigente a decorrere dalla stessa data.

Il Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria metalmeccanica e dellinstallazione di impianti.

Ad ogni modo si rammenta che, a decorrere dal 1° ottobre 2017 le aziende che applicano il CCNL per i lavoratori dell’industria metalmeccanica e dellinstallazione di impianti sono tenute ad aderire al Fondo mètaSalute e ad iscrivere, superato il periodo di prova, tutti i lavoratori dipendenti a cui vengono applicate le seguenti forme contrattuali:

  • tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time e a domicilio;
  • apprendistato;
  • tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dall'iscrizione.

A decorrere dal 1° aprile 2018 le aziende che applicano il CCNL del settore orafo, argentiero e della gioielleria sono tenute ad aderire al Fondo mètaSalute ed iscrivere, superato il periodo di prova, tutti i lavoratori dipendenti a cui vengono applicate le seguenti forme contrattuali:

  • a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time de a domicilio;
  • apprendistato;
  • a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data d'iscrizione È facoltà del lavoratore esprimere rinuncia scritta all'adesione a mètaSalute da comunicare alla propria azienda.

Possono altresì aderire a mètaSalute:

  • i lavoratori succitati a cui si applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti previo accordo, per ciascun settore, tra le OOSS dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali;
  • i dipendenti delle parti stipulanti il CCNL dell'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti anche se distaccati in base alla legge n. 300/1970;
  • i lavoratori che a seguito di trasferimento d'azienda, operato ai sensi dell’art. 47, L. n. 428/1990, ovvero per effetto di mutamento di attività aziendale, abbiano perso i requisiti essenziali e le imprese da cui dipendono, possono continuare ad essere soci del Fondo se tale scelta viene concretizzata attraverso la stipula di un accordo aziendale.
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