Fondo Incentivo Occupazione, chiarimenti della CNCE

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Fondo Incentivo Occupazione, chiarimenti della CNCE

Il Fondo Incentivo Occupazione (FIO), che entra in vigore a partire dal 1° settembre 2020, riconosce quale "UNA TANTUM" per ogni lavoratore assunto, stante determinate condizioni, la somma di € 600,00 (seicento) da portare in compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa territoriale e un bonus formazione pari a € 150,00 (centocinquanta).

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), con comunicato del 30 settembre, in relazione al Regolamento per il funzionamento del Fondo Incentivo Occupazione, ha precisato che il termine previsto del 30 settembre 2020 entro cui far pervenire le istanze di accesso all'incentivo da parte delle imprese, in via del tutto eccezionale e solo per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato o trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo indeterminato riferiti al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2020, è prorogato al 31 ottobre 2020.

Alla luce di quanto sopra, le relative graduatorie saranno effettuate dalle Casse e trasmesse alle imprese entro il successivo 30 novembre 2020.

Si rammenta che l’incentivo è rivolto alle imprese che presentano i requisiti di cui alla tabella che segue.

A CHI E’ RIVOLTO L’INCENTIVO

Requisito oggettivo impresa

 

  • Abbiano effettuato assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, o abbiano proceduto alla trasformazione di contratto a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2020.
  • L’incentivo sarà riconosciuto per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno in CE/ED e comunque il beneficio è riconosciuto nel caso di assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero degli occupati (con possibilità di una sola ulteriore richiesta trascorsi 12 mesi dall’ultima compensazione);
  • Al lavoratore riassunto dal medesimo datore di lavoro l’incentivo è riconosciuto una sola volta.

Requisito soggettivo impresa

 

  • Siano regolari con i versamenti a livello nazionale sia al momento della presentazione dell’istanza che all’atto della compensazione. L’impresa si considera regolare anche in caso di rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell’assunzione.
  • Saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa competente per l’invio della richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.
  • Non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti l’assunzione, per gli operai occupati nella lavoratore medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni.

Requisito soggettivo lavoratore

  • I lavoratori interessati non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni)

 

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