Fondo grandi imprese in difficoltà, come e quando presentare la domanda

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Fondo grandi imprese in difficoltà, come e quando presentare la domanda

Dopo l’emanazione del decreto interministeriale MiSE-MEF con le modalità operative per l’accesso al Fondo da 400mln di euro da parte delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria a causa della pandemia da Covid-19 (Dm 5 luglio 2021), è stato pubblicato il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 3 settembre 2021 con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo.

Fondo Imprese in difficoltà, domande online dal 20 settembre

Il DD 3 settembre 2021 stabilisce che l’istanza di accesso al Fondo può essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021 e, comunque, non oltre le ore 11:59 del giorno 2 novembre 2021.

La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la procedura informatica, accessibile dal sito www.invitalia.it.

Grandi imprese in crisi finanziaria, modulistica per richiedere l’accesso al Fondo

Prima dell’apertura dei termini di presentazione delle domande, sul sito di Invitalia, sarà resa disponibile la modulistica necessaria per presentare la domanda.

Il modulo di domanda, redatto in lingua italiana, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa proponente, pena l’improcedibilità della stessa.

Per presentare la domanda di accesso al Fondo si deve seguire il seguente iter:

  • registrazione ed accesso alla procedura informatica attraverso l’utilizzo dello SPID;
  • inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
  • generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente e apposizione della firma digitale;
  • caricamento del modulo di domanda firmata digitalmente;
  • caricamento degli allegati firmati digitalmente, laddove richiesto;
  • invio dell’istanza, con conseguente rilascio del codice identificativo.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di accesso al Fondo grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria. La domanda deve contenere anche il piano aziendale redatto, sulla base della modulistica resa disponibile da Invitalia, certificato e firmato digitalmente da professionisti iscritti all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi.

Invitalia esegue l’attività di valutazione della domanda presentata, entro il termine di 60 giorni dalla sua presentazione, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Qualora, nel corso di svolgimento dell’attività di valutazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dall’impresa proponente, Invitalia può, una sola volta, richiederli mediante una comunicazione scritta, da riscontrare entro 10 giorni dal ricevimento della medesima.

Tale richiesta di integrazioni non sospende i termini per lo svolgimento dell’attività istruttoria.

Resta fermo che la delibera di ammissione al finanziamento dovrà essere adottata entro la data del 31 dicembre 2021, ovvero il maggior termine eventualmente previsto da successive modifiche e integrazioni al quadro temporaneo.

L’attività di valutazione da parte di Invitalia si articola in tre distinte fasi:

  • verifica della completezza della documentazione presentata;

  • verifica della sussistenza dei requisiti di accesso;

  • valutazione del piano aziendale e dell’ulteriore documentazione, predisposti e presentati dalla impresa proponente.

Se la valutazione da parte di inviatalia si conclude con esito positivo, la domanda così valutata viene sottoposta agli organi deliberativi di Invitalia, che adottano la delibera di ammissione al Fondo. In caso contrario, esito negativo, Invitalia comunica all’impresa proponente i motivi che potrebbero determinare il mancato accoglimento della domanda, al fine di ricevere eventuali osservazioni.

La delibera di ammissione comporterà la concessione di un finanziamento agevolato avente le seguenti caratteristiche:

  1. durata massima di cinque anni;
  2. importo complessivo concesso non superiore, alternativamente:
  • al doppio della spesa salariale annua dell'impresa proponente per il 2019 o per l'ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti;
  • al 25 per cento del fatturato totale dell’impresa proponente nel 2019.

Attenzione! - In ogni caso, il finanziamento non può eccedere l’importo di 30 milioni di euro con riferimento all’impresa proponente, fermo restando che, nel caso di imprese proponenti appartenenti a gruppi, il predetto importo massimo si applica con riferimento all'intero gruppo.

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