Fondo Enel, tassazione a parte

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 186 del 25 luglio 2007 chiarisce che le prestazioni erogate dal Fondo Enel ai dipendenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro costituiscono prestazioni di previdenza complementare e non redditi di capitale a fronte di polizze di assicurazione sulla vita. La precisazione comporta l’inapplicabilità dell’aliquota del 12,50% dei redditi di capitale e quindi la tassazione delle somme percepite relativamente al momento di maturazione delle somme erogate e della forma di erogazione scelta, capitale o rendita. È stata persa, tuttavia, una buona occasione per anticipare i contenuti della circolare sulla tassazione della previdenza complementare vista l’entrata in vigore del Dlgs 252/05. 

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 – Solo il contratto assicurativo consente la ritenuta al 12,5% - De Lellis

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