Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato

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Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato

Con il Decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro di concerto con Ministero dell’Economia e delle Finanze) n. 95581 del 29 aprile 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 23 giugno 2016, sono stati indicati i criteri per disciplinare il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato (FSBA), istituito ai sensi dell’art. 27 del Testo Unico sugli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015).

Il Fondo garantisce ai lavoratori del settore dell'artigianato una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in considerazione delle peculiari caratteristiche ed esigenze del settore.

Il Decreto fissa:

  • criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria del Fondo;
  • requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione;
  • criteri e requisiti per la contabilità del Fondo;
  • modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione del Fondo e di monitoraggio sull’andamento delle prestazioni.
Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 19 giugno 2016 - FSBA Prestazioni solo con Decreto – Schiavone

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