Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato, accredito della contribuzione correlata
Pubblicato il 13 aprile 2019
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L’onere del versamento della contribuzione correlata relativa ai periodi coperti da assegno ordinario o di solidarietà viene spostato direttamente in capo al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato. In particolare, dal 1° maggio 2019, il Fondo contraddistinto dal codice di autorizzazione “7E”, avente il nuovo significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione correlata art. 27, c.1, del D.Lgs. n. 148/2015”, riceverà, entro la fine del secondo mese successivo a quello di riferimento, il modello F24 precompilato con il calcolo del dovuto determinato in base ai dati denunciati dalle aziende interessate.
Successivamente, il fondo medesimo effettua il pagamento della contribuzione correlata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di competenza della denuncia contributiva delle aziende i cui lavoratori beneficiano delle prestazioni a carico del fondo. Pertanto, a titolo di esempio, il versamento della contribuzione correlata relativo ai trattamenti esposti nella denuncia contributiva di gennaio 2020 va effettuato entro il 16 aprile 2020.
Con la circolare n. 53 del 12 aprile 2019, l’INPS ha fornito le istruzioni riguardante l’accredito della contribuzione correlata anche con riferimento alle prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi esterni all’Istituto Previdenziale.
Accredito della contribuzione correlata
L’art. 34, co. 1, del D.Lgs. n. 148/2015 ha previsto l’accredito della contribuzione correlata anche con riferimento a prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, tra i quali quello dell’artigianato.
Sono destinatari delle tutele erogate dal Fondo del settore dell’artigianato:
- le imprese che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane;
- le Confederazioni di settore;
- le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse;
- e gli Enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento.
Prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato
I fondi di solidarietà bilaterali alternativi devono assicurare almeno una delle seguenti prestazioni:
- un assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario;
- l’assegno di solidarietà.
Nei casi di erogazione dei predetti assegni la contribuzione correlata a tali prestazioni è versata all’INPS dal datore di lavoro. Tale previsione fa ricadere in capo al datore di lavoro l’onere dell’anticipo del versamento all’INPS della contribuzione correlata, sebbene l’accredito della stessa sia, in punto di diritto, una prestazione a carico dei fondi di solidarietà. Il datore di lavoro, infatti, potrà successivamente richiedere agli stessi il rimborso della contribuzione correlata.
Determinazione della contribuzione correlata
Il valore retributivo della contribuzione correlata è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Ai fini del calcolo di tale contribuzione deve essere assunta come base imponibile la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa).
Dunque, allo scopo di assicurare le tutele previste dalla legge ai lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale, con particolare riguardo alle modalità di accredito della contribuzione figurativa, la determinazione della retribuzione persa va effettuata sulla base di regole che risultino assolutamente coerenti con quelle che sono utilizzate per la determinazione dell’importo dell’integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del FPLD. In particolare, per il 2019, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata è pari al 33%.
Compilazione flusso Uniemens
Le matricole aperte nei confronti delle aziende artigiane saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7B” che, a partire dal periodo di paga in corso alla data del primo evento di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa autorizzato dal fondo in trattazione (aprile 2016), assume il nuovo significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato”.
Per i periodi di paga decorrenti da maggio 2019 e per quelli pregressi (da aprile 2016 ad aprile 2019), i datori di lavoro dovranno associare un codice identificativo - Ticket (codice di 16 caratteri alfanumerici), prelevato dal servizio “aziende e consulenti” sotto la voce “Uniemens”, e comunicarlo al comitato amministratore del fondo contestualmente alla presentazione della domanda. Il comitato provvederà a comunicare all’Istituto le domande con l’indicazione del Ticket associato e, successivamente, l’esito relativo all’istruttoria della domanda. I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dai fondi di solidarietà, gestiti con il sistema del Ticket.
- eDotto.com – Edicola del 4 luglio 2016 - Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato– Schiavone
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