Fondo di solidarietà aziende di trasporto
Pubblicato il 12 febbraio 2016
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L’INPS, con circolare n. 27 dell’11 febbraio 2016, ha fornito chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, istituito dal D.I. n. 86985/2015.
Il suddetto Fondo di solidarietà:
- era stato costituito per le aziende con una media occupazionale di più di quindici dipendenti ma a decorrere dall’1 gennaio 2016 è stato esteso anche alle aziende con media occupazionale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti;
- prevede interventi a favore dei lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.
Finanziamento delle prestazioni
I contributi per il finanziamento delle prestazioni ordinarie dal Fondo sono dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo (marzo 2015), ma l’adeguamento dell’aliquota contributiva per il finanziamento delle prestazioni ordinarie è stato fissato a decorrere dal mese di febbraio 2016.
Infatti, da febbraio 2016, ai fini della compilazione del flusso UniEmens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti.
Spiega, inoltre, la circolare n. 27/2016 che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto dal periodo di paga in corso al 19 marzo 2015 al mese di gennaio 2016, entro il 16 maggio 2016.
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