Fondo di garanzia vittime della strada e della caccia: fissati i contributi 2026

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Con due distinti decreti adottati in data 22 dicembre 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha definito la misura dei contributi dovuti dalle imprese di assicurazione per l’anno 2026 a favore della CONSAP S.p.A. – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

I due provvedimenti, pubblicati nella stessa data, si inseriscono nel quadro normativo delineato dal Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dai decreti attuativi del Ministero dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, disciplinando in modo puntuale aliquote contributive, modalità di versamento e termini per il conguaglio.

L’intervento ministeriale assicura la continuità finanziaria dei Fondi di garanzia, strumenti essenziali di tutela per i soggetti danneggiati in specifiche ipotesi di responsabilità non coperte da assicurazione efficace.

Fondo di garanzia per le vittime della strada: contributo fissato al 2,50% per il 2026

Il decreto del MIMIT del 22 dicembre 2025 relativo al Fondo vittime della strada stabilisce la misura del contributo dovuto per il 2026 dalle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

In particolare, l’articolo 1 del decreto dispone che il contributo da versare alla CONSAP S.p.A. – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con apposito provvedimento dell’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Quanto alle modalità operative, l’articolo 2 prevede che, ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 28 aprile 2008, n. 98, le imprese assicurative siano tenute:

  • a versare entro il 31 gennaio 2026 un contributo provvisorio per l’anno 2026, calcolato applicando l’aliquota del 2,50% ai premi incassati risultanti dall’ultimo bilancio approvato, al netto degli oneri di gestione;
  • a effettuare, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2026, il conguaglio tra l’importo anticipato e quello effettivamente dovuto sulla base dei premi incassati nell’esercizio 2026.

La misura contributiva confermata dal decreto è finalizzata a garantire l’adeguata copertura finanziaria del Fondo, destinato al risarcimento dei danni causati da veicoli non assicurati, non identificati o assicurati presso imprese in liquidazione coatta.

Fondo di garanzia per le vittime della caccia: contributo pari al 10% dei premi incassati

Con un secondo decreto, anch’esso datato 22 dicembre 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha determinato il contributo dovuto per il 2026 al Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gestito dalla CONSAP S.p.A. – Gestione autonoma.

Il provvedimento, adottato tenuto conto del provvedimento IVASS n. 166 del 12 dicembre 2025, che ha determinato l’aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedurre dai premi assicurativi incassati nell’esercizio 2026, stabilisce all’articolo 1 che:

  • il contributo dovuto dalle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’attività venatoria, dall’uso delle armi e degli arnesi utili all’attività stessa, è fissato nella misura del 10% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione determinata dall’IVASS.

Per quanto riguarda i termini di versamento, l’articolo 2 del decreto dispone, in conformità all’articolo 31, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 28 aprile 2008, n. 98, che le imprese interessate debbano:

  • versare entro il 31 gennaio 2026 il contributo provvisorio per l’anno 2026, calcolato applicando l’aliquota del 10% ai premi risultanti dall’ultimo bilancio approvato, al netto degli oneri di gestione;
  • procedere, entro il 30 settembre successivo all’approvazione del bilancio 2026, al conguaglio tra l’importo anticipato e quello effettivamente dovuto in base ai premi incassati nell’esercizio.

Il contributo così determinato consente di assicurare la sostenibilità del Fondo, chiamato a intervenire nei casi di danni causati da attività venatoria svolta da soggetti non assicurati, non identificati o coperti da imprese in stato di liquidazione.

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