Fondo di garanzia per le PMI: modifiche dal 1° ottobre 2019

Pubblicato il



Il Ministero dello Sviluppo Economico interviene sul Decreto Interministeriale 14 novembre 2017, recante le modalità di concessione della garanzia del Fondo PMI, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese. Le modifiche, in particolare, riguardano l’art. 7 che disciplina la garanzia diretta la quale è concessa a copertura di una quota non superiore all’80% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti.

L’intervento, operativo dal 1° ottobre 2019, si è avuto con il Decreto 21 giugno 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2019 – recante le modalità di concessione della garanzia del Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), della L. n. 662/1996, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese.

Fondo di garanzia per le PMI: cos’è

Il Fondo di Garanzia per le PMI, istituito con l’art. 2, co. 100 della L. n. 662/1996, ha l’obiettivo di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.

Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.

Fondo di garanzia per le PMI: le novità

Il Decreto 21 giugno 2019 prevede, in alternativa alla concessione della garanzia diretta concessa a copertura di una quota non superiore all’80% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, che la garanzia possa essere concessa a copertura integrale. Ciò vale esclusivamente qualora la medesima garanzia sia richiesta e rilasciata su un importo pari all'80% del valore complessivo del portafoglio di finanziamenti.

La garanzia sulla tranche junior del portafoglio, rilasciata a valere su risorse comunitarie, non può superare:

  • l'8,75% della quota, pari all'80%, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti per la quale è richiesta e rilasciata la garanzia del Fondo, ovvero;
  • il 10%, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.

Infine, laddove i soggetti richiedenti dispongono della strumentazione per determinare, in via autonoma, il punto di stacco e spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti ai fini della segnalazione dell'operazione all'Autorità di vigilanza, possono richiedere, in sede di domanda, un supplemento di garanzia del Fondo, fino al 5% della pertinente misura di copertura riconosciuta.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 13 maggio 2019 - Fondo di garanzia Pmi. Misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio – Pichirallo

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito