Fondo coniuge in stato di bisogno Modulo per istanze
Pubblicato il 11 marzo 2017
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Sul sito del ministero della Giustizia è stato pubblicato il modello (FORM) per la presentazione della domanda di accesso al Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, per come istituito con Legge n. 208/2015.
In proposito, si ricorda che il Decreto ministeriale Giustizia del 15 dicembre 2016 aveva individuato i tribunali presso i quali è avviata la sperimentazione del Fondo, nonché la previsione delle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate.
Tribunali per i quali è avviata la sperimentazione
In particolare, fino a tutto il 2017, i tribunali nei quali è avviata la sperimentazione sono quelli di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Venezia.
Questi, riceveranno le istanze di accesso al Fondo da parte dei richiedenti che risiedano in uno dei comuni del distretto della relativa Corte di appello.
Soggetti legittimati
Nel dettaglio, sono legittimati alle istanze esclusivamente i coniugi separati che:
- siano conviventi con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- non abbiano ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto;
- abbiano il proprio valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità inferiore o uguale a euro 3.000,00;
- abbiano infruttuosamente esperito le procedure di recupero del credito nei confronti del coniuge inadempiente.
In presenza di tali condizioni è possibile presentare istanza di accesso al Fondo, da redigere in conformità al modulo (FORM), appena messo a disposizione dal dicastero Giustizia.
Procedura
Il presidente del tribunale oppure un giudice delegato, dovranno, nei trenta giorni successivi al deposito della domanda, valutarne l’ammissibilità, trasmettendola, quindi, al Dipartimento per gli affari di giustizia del ministero sia in caso di ammissibilità che di inammissibilità.
Sulla base del provvedimento, il Fondo provvederà alla liquidazione delle istanze accolte, alla scadenza di ogni trimestre.
L’avente diritto non potrà ricevere, in relazione a ciascun rateo mensile dell’assegno di mantenimento, una somma eccedente la misura massima mensile dell’assegno sociale.
- eDotto.com – Punto & Lex 16 gennaio 2017 - Fondo solidarietà coniuge bisognoso Avvio sperimentazione – Pergolari
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