Fondo bilaterale servizi ambientali, domanda di assegno ordinario
Pubblicato il 08 ottobre 2021
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La procedura per l’invio telematico della domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali è unica per tutti i Fondi di solidarietà. In particolare, il servizio per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS nella sezione: “Servizi”. Dopo avere effettuato l’autenticazione, occorre selezionare, nel menu interno al servizio “CIG e Fondi di solidarietà” e poi “Fondi di solidarietà”.
A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro o dai loro consulenti/intermediari è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato automaticamente dalla procedura; sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione “Cerca esiti” di tale procedura inserendo la matricola aziendale.
A precisarlo è l’INPS, con il messaggio n. 3390 del 7 ottobre 2021.
Fondi di solidarietà bilaterali, la normativa
Il D.Lgs. n. 148/2015, in attuazione della delega di cui all’art. 1, co. 2, lett. a), n. 7, della L. n. 183/2014, ha riordinato la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali nel Titolo II, artt. da 26 a 40, abrogando la previgente normativa di cui all’art. 3 della L. n. 92/2012.
Sul punto, il Ministero del Lavoro ha previsto che i Fondi di solidarietà sono pienamente operativi dalla data di nomina del Comitato amministratore e che, in tema di assegno ordinario, il Fondo garantisce la prestazione per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti, al più tardi, 15 giorni prima della medesima data.
In data 7 agosto 2020 è stato nominato il Comitato amministratore del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, istituito presso l’INPS con D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019. Tale Fondo, pertanto, sulla scorta del citato chiarimento, è pienamente operativo dalla data del 7 agosto 2020.
Fondo bilaterale servizi ambientali, termini di presentazione delle domande
La domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica.
Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della domanda e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.
In caso di presentazione tardiva si applica il disposto di cui all’art. 15, co. 3, del D.Lgs n. 148/2015, in base al quale l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).
In considerazione del fatto che l’operatività del Fondo si è perfezionata, con la nomina del Comitato amministratore, in data 7 agosto 2020 e che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data d’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, stanti anche le indicazioni contenute nel citato chiarimento ministeriale, le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 23 luglio 2020.
Dunque, al fine di consentire ai datori di lavoro di presentare le domande nel rispetto dei termini di presentazione su richiamati e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 23 luglio 2020 e il 7 ottobre 2021 è neutralizzato.
Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è il 7 ottobre 2021.
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