FdS bilaterale settore servizi ambientali, le prestazioni straordinarie

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FdS bilaterale settore servizi ambientali, le prestazioni straordinarie

Con la Circolare n. 86 del 17 giugno 2021, l’INPS ha illustrato la disciplina del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali di cui al D.I. n. 103594/2019, con particolare riferimento alle prestazioni straordinarie garantite dal medesimo.

A tal proposito, sono state fornite anche le istruzioni relative agli adempimenti procedurali per gli operatori delle Strutture territoriali e le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo.

Fondo di solidarietà bilaterale, tipologie di assegni erogati

Il Fondo provvede all’erogazione delle seguenti prestazioni ai sensi dell’art. 6 del D.I. n. 103594/2019:

  • assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dal Titolo I del D.Lgs n. 148/2015 in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie;
  • prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
  • assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo.

In via straordinaria il Fondo prevede l’erogazione di assegni straordinari, in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, che perfezionino i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Assegno straordinario, presentazione della domanda

La domanda di assegno straordinario deve essere presentata dal datore di lavoro in modalità telematica, attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito www.inps.it al seguente percorso:

  • “Prestazioni e Servizi” > “Servizi” > “Disoccupazione, sospensione dal lavoro e salvaguardia lavoratori” > “Esodati” > “Prestazione di accompagnamento alla pensione” > “Accedi” > “Prestazioni Esodo dei Fondi di Solidarietà e accompagnamento alla pensione”.

A tal fine l’azienda individua i soggetti abilitati ad agire in nome e per conto dell’azienda, ai quali saranno fornite le credenziali di accesso.

Assegno straordinario, misura e modalità di calcolo

Ai sensi dell’art. 6, co. 13, del D.I. n. 103594/2019, la misura e la durata degli assegni straordinari sono determinate dagli accordi sindacali aziendali con riferimento al periodo compreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato.

L’assegno può essere determinato con due modalità, in base a quanto stabilito dall’accordo aziendale:

  • può essere pari all’importo mensile lordo del trattamento pensionistico che il lavoratore teoricamente percepirebbe alla data di cessazione del rapporto di lavoro, maggiorato della quota relativa alla contribuzione correlata che sarà versata durante la fruizione della prestazione;
  • l’importo mensile lordo viene stabilito dall’accordo aziendale, in misura fissa e per tutta la durata della prestazione. In tale caso, l’importo deve essere indicato nella domanda di prestazione.

Prestazioni, modalità di compilazione del flusso Uniemens

A decorrere dal mese di luglio 2021 ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che siano stati codificati con il c.a. “1Z”, con esclusione dei dirigenti e apprendisti non professionalizzanti.

I datori di lavoro dovranno versare la contribuzione dovuta da ottobre 2019 (decorrenza del Fondo di solidarietà in oggetto) al mese di giugno 2021 entro il 16 settembre 2021.

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