Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale
Pubblicato il 26 aprile 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Sta per chiudersi la prima finestra temporale entro la quale le stazioni appaltanti possono inoltrare istanza per l'accesso alle risorse del Fondo Adeguamento prezzi, per compensare le imprese appaltatrici dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione. Si tratta di una tra le misure di ristoro al cosiddetto caro materiali previste dal Decreto Aiuti.
I finestra temporale: dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024.
Le istanze vanno presentate telematicamente alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il 31 gennaio 2025.
Fondo adeguamento prezzi: decreto MIT in Gazzetta Ufficiale
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2024, il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le modalità operative per la presentazione delle istanze da parte delle stazioni appaltanti e delle condizioni di accesso per l'anno 2024 al Fondo adeguamento prezzi.
Il decreto ministeriale, datato 28 febbraio 2024, reca le modalità di accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 6-quater, del Decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022 (cosiddetto Decreto Aiuti), istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il provvedimento è stato emanato in attuazione della Legge di bilancio per il 2024, che ha prorogato ai lavori eseguiti o contabilizzati nel corso dell’anno 2024 lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui all’articolo 26 del Decreto Aiuti.
Fondo adeguamento prezzi, ambito di applicazione
L’accesso al Fondo adeguamento prezzi è previsto:
- per gli appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, nonché per gli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- per gli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- per gli appalti pubblici di lavori, nonché per gli accordi quadro, delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al Capo I, Titolo VI, Parte II Dlgs. n. 50/2016, limitatamente alle attività previste nel Capo I e qualora non applichino i prezzari regionali;
- per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del DL n. 50/2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024.
Accesso alle risorse del Fondo
I soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in presenza dei presupposti previsti dalla norma, chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2025.
L’istanza di accesso alle risorse del Fondo è inserita nella piattaforma dedicata, raggiungibile al link https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità indicate.
L’istanza presentata dalle stazioni appaltanti deve contenere:
- i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG);
- i dati desunti dal prospetto (da non allegare in piattaforma) di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
- il dato dell'entità delle lavorazioni effettuate, con l'indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
- il dato dell'entità delle risorse finanziarie disponibili e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo;
- l'entità del contributo richiesto;
- gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente bancario ordinario, l'indicazione del funzionario delegato, o l'assegnazione per competenza e cassa, per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.
Finestre temporali
I suddetti soggetti possono inoltrare l’istanza di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche durante le seguenti finestre temporali.
Finestra temporale |
Periodo |
Prima finestra temporale |
dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024 |
Seconda finestra temporale |
dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024 |
Terza finestra temporale |
dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024 |
Quarta finestra temporale |
dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025 |
Esame delle domande ed erogazione delle risorse
Le istanze inviate telematicamente vengono esaminate dal Ministero, il quale decide cumulativamente su di esse secondo l’ordine di presentazione delle domande.
Le decisioni prese vengono ufficializzate con decreti direttoriali adottati secondo una differente tempistica:
- entro il 31 maggio 2024, per le istanze presentate dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
- entro il 31 agosto 2024, per le istanze presentate dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
- entro il 30 novembre 2024, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
- entro il 28 febbraio 2025, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.
Negli stessi decreti direttoriali vengono indicate anche le domande non accolte con le relative motivazioni dell’esclusione.
NOTA BENE: Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di ripresentare le istanze rigettate, sempre entro il termine massimo previsto del 31 gennaio 2025. Il rigetto della domanda riproposta e’ adottato con provvedimento espressamente motivato.
Trascorsi 30 giorni dall’adozione dei decreti di riconoscimento delle somme, il Ministero provvede all’assegnazione delle risorse e al loro trasferimento alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino al limite massimo di spesa previsto dall’art. 26, comma 6-quater, del Decreto legge n. 50 del 2022.
L’attuazione del decreto in oggetto deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: