Fondi, il prelievo in due mosse

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Nell'operare una scelta consapevole per la destinazione del Tfr maturando al 1° gennaio 2007, occorre tener presente il regime fiscale applicabile ai fondi complementari. Continua, così, dopo l'analisi della tassazione a monte dei contributi, l'analisi del prelievo in fase di erogazione delle prestazioni. Completato il percorso previdenziale la forma pensionistica complementare può erogare le prestazioni pensionistiche. Il montante complessivo, formato con la fase di contribuzione e accumulo, permette all'aderente di avere un capitale – in misura massima del 50% - ed una rendita vitalizia, che sono considerate vere e proprie pensioni erogate con frequenza mensile, bimestrale, e così via, ovvero in forma periodica. L'imposizione in capo al percipiente dipende dal trattamento fiscale che i contributi e i rendimenti hanno avuto rispettivamente nella fase contributiva e in quella di accumulo. Le rendite sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, ovvero:


- i contributi non dedotti nella fase della contribuzione;

- i rendimenti finanziari che hanno già subito la tassazione sostitutiva anno per anno in capo al fondo.


Sulla parte imponibile è operata una ritenuta, a cura del soggetto erogante, a titolo di imposta nella misura del 15%. 

Tali pensioni non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini Irpef in quanto l'ambito è quello dell'imposta sostitutiva.

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