Fondi di solidarietà bilaterali: come vengono ripartite le risorse
Pubblicato il 28 agosto 2025
In questo articolo:
- Contesto normativo di riferimento
- Costituzione dei nuovi Fondi di solidarietà bilaterali: procedura, requisiti e ruolo dell’INPS
- Determinazione della quota da trasferire dal FIS
- Certificazione della quota da parte dell’INPS
- Elementi per il calcolo della quota trasferibile
- Condizioni per l’applicazione della norma
- Gestione dei Fondi preesistenti e continuità delle prestazioni
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Il decreto interministeriale emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’11 luglio 2025, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, stabilisce le modalità operative per il trasferimento di una quota parte delle risorse dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) ai nuovi Fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023.
Si tratta di un tassello fondamentale nel processo di riordino e rafforzamento del sistema degli ammortizzatori sociali, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela del reddito dei lavoratori in costanza di rapporto di lavoro.
Contesto normativo di riferimento
Il decreto si inserisce nel solco delle disposizioni previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che ha operato una profonda revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, con l’obiettivo di razionalizzare e uniformare gli strumenti di sostegno al reddito.
In particolare, il Titolo II disciplina i Fondi di solidarietà bilaterali che possono essere istituiti in determinati settori produttivi, con lo scopo di assicurare prestazioni integrative in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
A seguito delle modifiche normative introdotte dall’articolo 8 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, si è però reso necessario un intervento attuativo per regolamentare il trasferimento delle risorse precedentemente accumulate presso il FIS dalle imprese appartenenti ai settori ora coperti da un fondo bilaterale specifico.
In questo contesto si colloca il decreto dell’11 luglio 2025, che mira a garantire un corretto bilanciamento tra le risorse pubbliche gestite e i diritti acquisiti dei datori di lavoro e dei lavoratori coinvolti.
Obiettivi del decreto interministeriale
Il provvedimento si propone di:
- definire con precisione le modalità di calcolo e trasferimento delle risorse finanziarie dal FIS ai nuovi fondi bilaterali;
- stabilire i criteri tecnici per la certificazione delle somme da parte dell’INPS, autorità competente alla gestione e verifica dei flussi contributivi;
- assicurare la sostenibilità finanziaria dei fondi di nuova istituzione, in modo da garantire l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale in misura e durata conformi a quanto previsto dall’art. 30, comma 1-bis, del D.Lgs. 148/2015;
- tutelare l’equilibrio di bilancio del FIS, evitando l’erosione delle risorse destinate a prestazioni già deliberate o in corso di erogazione.
L’intervento congiunto dei due dicasteri riflette la natura tecnico-finanziaria del provvedimento, che richiede sia una valutazione giuridico-lavoristica (competenza del Ministero del Lavoro), sia un controllo economico-finanziario (competenza del MEF).
Entrambi i Ministeri svolgono dunque un ruolo di supervisione nella fase di istituzione dei nuovi fondi, nell’approvazione dei bilanci previsionali e nella verifica della tenuta finanziaria delle prestazioni, garantendo la compatibilità del sistema con gli obiettivi di finanza pubblica.
Costituzione dei nuovi Fondi di solidarietà bilaterali: procedura, requisiti e ruolo dell’INPS
L’articolo 1 del decreto definisce le condizioni necessarie per l’istituzione di un nuovo Fondo di solidarietà bilaterale: la norma si applica espressamente ai fondi costituiti dopo il 1° maggio 2023, in coerenza con quanto previsto dall’art. 26, commi da 1 a 7-bis, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Tali Fondi devono essere promossi da accordi sindacali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e devono rispettare determinati requisiti formali e sostanziali.
Presupposto fondamentale è però che il Fondo sia rivolto a un settore produttivo specifico, a una determinata natura giuridica di datori di lavoro, e a una classe dimensionale definita (ad esempio imprese con un numero minimo di dipendenti).
Questi parametri devono essere chiaramente specificati nel testo dell’accordo o del contratto collettivo nazionale di lavoro che dà origine alla richiesta di istituzione del fondo.
Il decreto prevede che, nell’atto istitutivo, venga espressamente indicata la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore interessato presso il Fondo di Integrazione Salariale e che dovrà essere trasferita al bilancio del nuovo fondo. Tale determinazione avviene attraverso una specifica procedura di certificazione, demandata all’INPS, come descritto all’articolo 2.
Determinazione della quota da trasferire dal FIS
L’articolo 2 del decreto disciplina la procedura tecnica per la certificazione e il trasferimento delle risorse dal FIS al fondo bilaterale in via di costituzione, fase fondamentale per assicurare l’equilibrio finanziario del nuovo fondo e, al tempo stesso, preservare la sostenibilità del FIS in relazione agli impegni pregressi.
Il processo prende avvio con la fase istruttoria, che inizia dal momento del deposito dell’accordo collettivo presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro; a seguito del deposito, la stessa direzione richiede all’INPS di procedere con la certificazione della quota parte di risorse da trasferire.
L’accordo sottoscritto dalle parti sociali deve essere chiaro e dettagliato nel definire:
- il settore di attività cui si riferisce il fondo;
- la natura giuridica dei datori di lavoro interessati;
- la fascia dimensionale (in termini di numero di dipendenti) delle imprese coinvolte.
Queste informazioni sono fondamentali per l’INPS, che dovrà identificare con precisione la platea di imprese che, nell’anno precedente alla costituzione del fondo, ha versato contributi al FIS e appartiene al settore di riferimento.
Certificazione della quota da parte dell’INPS
L’INPS effettua una verifica tecnico-finanziaria sulla base dei dati contributivi e del patrimonio disponibile. La quota da trasferire viene determinata tenendo conto di due parametri principali:
- il patrimonio del FIS nell’anno precedente alla costituzione del nuovo fondo;
- il rapporto tra i contributi versati dalle imprese del settore interessato e il totale dei contributi ordinari versati al FIS nello stesso periodo.
La certificazione ha valore vincolante per la determinazione finale dell’importo da indicare nel decreto istitutivo del fondo.
L’INPS è tenuto anche a comunicare al Ministero del lavoro eventuali situazioni critiche, quali:
- l’impossibilità del nuovo fondo di garantire le prestazioni minime obbligatorie previste dall’art. 30, comma 1-bis, del D.lgs. 148/2015;
- il rischio di compromissione degli obblighi di bilancio del FIS, previsti dallo stesso decreto legislativo e dal DM 21 luglio 2022.
In tali casi, sarà compito del Ministero assumere le opportune determinazioni, eventualmente sospendendo o riformulando il trasferimento delle risorse.
Elementi per il calcolo della quota trasferibile
Il calcolo della quota trasferibile si basa su due elementi principali:
- il patrimonio del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) relativo all’anno precedente alla costituzione del nuovo fondo;
- il rapporto tra i contributi ordinari versati al FIS da parte dei datori di lavoro appartenenti al settore di riferimento e il totale dei contributi ordinari ricevuti complessivamente dal FIS nello stesso anno.
Si tratta di un meccanismo che assicura proporzionalità tra le risorse effettivamente versate dal settore e l’ammontare trasferito, per evitare squilibri finanziari e garantire che ogni fondo disponga delle risorse coerenti con la propria base contributiva.
Ad esempio, se le imprese di un determinato settore hanno contribuito per il 4% del totale dei contributi al FIS nell’anno di riferimento, la stessa percentuale sarà applicata al patrimonio totale del FIS per determinare la quota da trasferire al nuovo fondo.
Condizioni per l’applicazione della norma
La norma si applica esclusivamente nei casi in cui:
- il Fondo sia costituito successivamente al 1° maggio 2023;
- l’accordo collettivo sia stato regolarmente depositato e validato;
- l’ambito di applicazione sia precisamente delineato per settore, natura giuridica e classe dimensionale.
Inoltre, è condizione essenziale che il nuovo fondo garantisca, sulla base delle risorse trasferite, l’erogazione delle prestazioni minime previste per legge, ossia l’assegno di integrazione salariale in misura e durata equivalenti a quelli previsti dal FIS ai sensi dell’art. 30, comma 1-bis del D.lgs. 148/2015.
Nel caso in cui l’INPS rilevi che il nuovo fondo non è in grado di garantire tali prestazioni, oppure se l’operazione comporta un pregiudizio per l’equilibrio finanziario del FIS, il Ministero può intervenire per sospendere o riformulare la determinazione della quota da trasferire.
Gestione dei Fondi preesistenti e continuità delle prestazioni
Fino alla data di effettiva operatività del nuovo Fondo bilaterale, le imprese del settore restano soggette al FIS, sia per quanto riguarda i versamenti contributivi, sia per l’accesso alle relative prestazioni.
Tutti i trattamenti di integrazione salariale già deliberati dal FIS continuano dunque ad essere erogati fino alla scadenza naturale, anche se nel frattempo il nuovo fondo diventa operativo. Tale gestione è definita a "stralcio", secondo quanto previsto dall’art. 28, comma 2, del D.lgs. 148/2015.
Le imprese devono inoltre versare al FIS la contribuzione addizionale necessaria per il finanziamento delle prestazioni già deliberate. Questo principio garantisce che le responsabilità pregresse vengano onorate e che il passaggio da un fondo all’altro non generi disallineamenti nella gestione contabile o nei diritti dei lavoratori.
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