Fondi di garanzia INPS: nuovo servizio online

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Fondi di garanzia INPS: nuovo servizio online

Disponibile la nuova domanda telematica di intervento dei Fondi di garanzia INPS. Lo rende noto l'Istituto con il messaggio n. 2303 del 1° giugno 2022.

Con il nuovo servizio online il lavoratore (o il suo erede) può presentare, contestualmente o disgiuntamente, nonché consultare le domande di intervento del:

  • Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (art. 2, legge n. 297/82);
  • Fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal TFR (artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 80/92);
  • Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare (art. 5, D.Lgs. n. 80/92).

Il servizio è disponibile al seguente indirizzo: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/servizio/3106.

Vediamo quali funzionalità presenta, chi può trasmettere le domande e come inviarle.

Soggetti titolari e abilitati alla richiesta

Il servizio è utilizzabile dai seguenti soggetti:

  • il titolare della prestazione, ossia il lavoratore a cui spetta il diritto a percepire gli importi richiesti;
  • l'erede del lavoratore;
  • il patronato a cui il lavoratore può rivolgersi per l'inoltro della domanda online;
  • l'avvocato che può rappresentare ed assistere il lavoratore per l'inoltro della domanda.

Domanda e procedura di richiesta

Per l'invio delle domande occorre selezionare la voce "Acquisizione Domanda" presente sul menu laterale. Il lavoratore, l'erede o gli atri soggetti abilitati sono tenuti a compilare le sezioni via via presentate fornendo le informazioni anagrafiche richieste, a partire dal Codice Fiscale lavoratore (o dell'erede).

La procedura assegna automaticamente la Sede INPS competente sulla base dell'indirizzo di residenza del richiedente.

L’utente deve indicare almeno un recapito nonché l'IBAN del conto corrente intestato al lavoratore nell’apposito campo. Segue l'indicazione dei dati relativi al datore di lavoro insolvente, la selezione della prestazione richiesta tra l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR, del Fondo di Garanzia per il pagamento dei crediti di lavoro, diversi dal TFR e maturati negli ultimi tre mesi del rapporto, ovvero del Fondo di Garanzia della posizione previdenziale complementare.

Una volta caricati gli allegati e compilate le dichiarazioni di responsabilità obbligatorie è possibile protocollare la domanda.

La domanda protocollata non può essere né eliminata né modificata.

Tramite la pagina di Riepilogo, è possibile visualizzare l'andamento dell'istruttoria.

Con la funzionalità "Consultazione Domande Acquisite Lavoratore/Erede", l’utente ha la possibilità di consultare la lista delle domande tramesse.

Infine, si può scaricare la ricevuta della domanda presentata.

Fondi di Garanzia INPS: quando intervengono

Il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto è stato istituito per il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente (articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297).

Il Fondo di garanzia interviene anche per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto (articoli 1 e 2, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80).

Possono richiedere l'intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro (o loro eredi) tenuti al versamento del contributo al Fondo, che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali, i soci di cooperative di lavoro.

Sono esclusi dall'intervento del Fondo i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali e al Fondo Dazieri, i lavoratori dipendenti da aziende agricole limitatamente a impiegati e dirigenti, i pubblici dipendenti.

Il Fondo di Garanzia della posizione previdenziale complementare (art. 5, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80) copre invece il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare.

Possono richiedere l’intervento del Fondo i lavoratori subordinati che, al momento della presentazione della domanda, risultino iscritti ad una delle forme pensionistiche complementari collettive o individuali iscritte nell’apposito albo tenuto dalla COVIP o ad una forma pensionistica complementare individuale attuata mediante stipula di un contratto di assicurazione sulla vita.

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