Fondo di garanzia: nuove modalità di pagamento
Pubblicato il 03 agosto 2020
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L’INPS, con il messaggio 31 luglio 2020, n. 3008, illustra le nuove modalità di pagamento delle prestazioni del Fondo di garanzia.
L’articolo 97 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha modificato l’articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297, introducendo considerevoli novità per quanto concerne il pagamento delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia e delle modalità di surroga. Nello specifico, le modifiche riguardano la modalità di pagamento del Fondo di garanzia che avverrà tramite accredito sul conto corrente del beneficiario e l’esercizio del diritto di surroga al Fondo di garanzia solo previa esibizione della contabile di pagamento.
Il beneficiario della prestazione dovrà indicare nella domanda il numero di conto corrente, specificando l’IBAN sul quale verrà versata la prestazione. Sarà cura dei servizi informatici verificare la regolarità formale e la titolarità del codice IBAN indicato nella domanda.
La nuova procedura di liquidazione risulta ancora in fase di implementazione, al fine di dare esecuzione alla norma, le strutture INPS presenti sul territorio, istruite le domande, dovranno far pervenire alla filiale della banca, insieme al mandato di pagamento, l’elenco dei lavoratori comprensivo dei codici fiscali, degli IBAN e degli importi dei beneficiari.
Sul portale dell’Istituto verrà pubblicata nella sezione Processi > Prestazioni a sostegno del reddito > Fondo di garanzia – Fondo di Tesoreria – TFR e CIGS > Consultazione stati passivi > Elenco IBAN la lista dei beneficiari delle prestazioni. In tal modo gli operatori dei servizi informatici individuano l’elenco dei beneficiari da trasmettere alla banca per l’esecuzione del bonifico e da allegare al mandato di pagamento.
Le domande accolte saranno inviate ai beneficiari mediante il servizio Postel.
Il diritto di surroga potrà essere esercitato presentando la contabile di pagamento del bonifico che riporta la causale del pagamento della prestazione da parte del Fondo, come previsto dall’art. 2, Legge 29 maggio 1981, n. 297.
Le contabili di pagamento dei bonifici che riportano la con la causale del pagamento e i prospetti di liquidazione saranno trasmessi all’ufficio legale per l’esercizio dell’azione di surroga, come indicato nel messaggio INPS 30 luglio 2014, n. 6344.
- edotto.com – Edicola del 14 luglio 2020 - Fondo garanzia Pmi, approvate le modalità operative – Moscioni
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