Consulenti del lavoro: focus sulle nuove compensazioni nel modello F24
Pubblicato il 29 luglio 2024
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La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 5 del 26 luglio 2024, riepiloga e illustra le novità della nuova disciplina sulla compensazione dei crediti INPS e INAIL tramite il modello F24, introdotte dall'articolo 1, commi da 94 a 98, legge 30 dicembre 2023, n. 213 e dall'articolo 4, commi 2 e 3, decreto legge 29 marzo 2024, n. 39.
Sebbene la decorrenza delle modifiche sia fissata al 1° luglio 2024, si attendono ancora indicazioni operative per l'adozione dei nuovi provvedimenti. Nel frattempo, la Fondazione precisa che le modalità operative per effettuare le compensazioni di crediti contributivi con i modelli F24 rimangono immutate.
Novità introdotte
La circolare riepiloga le seguenti novità introdotte dal legislatore:
- modifica delle procedure per la trasmissione delle deleghe di pagamento con crediti in compensazione, ampliando l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate anche quando il saldo finale è positivo;
- modifica dei presupposti e dei tempi di decorrenza per l’utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL, con la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere la delega contenente crediti non spettanti;
- inibizione della compensazione nel caso di iscrizioni al ruolo per imposte erariali complessivamente superiori a 100.000 euro.
Limiti alle compensazioni
L’articolo 1, comma 94, legge 30 dicembre 2023, n. 213, modifica l’articolo 37, comma 49-bis del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La modifica estende l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la compensazione dei crediti nella delega di pagamento F24, includendo anche i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti dell'INPS e dell’INAIL. L’obiettivo è quello di consentire la sospensione, fino a 30 giorni, dell’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, garantendo così un uso corretto del credito.
Obbligo di utilizzo dei servizi telematici per i pagamenti
A partire dal 1° luglio 2024, tutti i versamenti che includono compensazioni di crediti, di qualsiasi natura e importo, devono essere effettuati utilizzando i servizi telematici forniti dall'amministrazione finanziaria. Questo obbligo sussiste indipendentemente dall'importo del saldo finale e dalla circostanza che i debiti o i crediti riportati nel modello F24 si riferiscano a tributi derivanti da presupposti, dichiarazioni o richieste riguardanti periodi precedenti a tale data.
L'obbligo si estende anche alle situazioni in cui la compensazione dei crediti con i debiti è parziale, ovvero quando il modello F24 non ha un "saldo zero".
Nel caso in cui la delega con compensazione venga eseguita il 1° luglio o successivamente, sarà necessario utilizzare i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate, indipendentemente da:
- eventuali prenotazioni effettuate entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici degli intermediari della riscossione convenzionati;
- eventuale invio del modello F24 all'intermediario prima del 1° luglio 2024;
- deleghe con compensazione e saldo maggiore di zero eseguite il 1° luglio 2024, a causa del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024 (che cade di domenica) al primo giorno lavorativo successivo.
Dal 1° luglio 2024, l'obbligo riguarda l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati:
- a titolo dei contributi nei confronti dell'INPS;
- a titolo dei premi e accessori nei confronti dell'INAIL.
Compensazione dei crediti INPS e INAIL
Le regole per la compensazione dei crediti INPS e INAIL sono state completamente ridisegnate, indipendentemente dall'importo utilizzato. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata:
- dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui emerge il credito, o dal quindicesimo giorno successivo alla presentazione tardiva, dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a partire dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui emerge il credito;
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito.
Divieto di compensazione per importi superiori a 100.000 euro
La nuova disciplina vieta la compensazione per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 100.00 euro, i cui termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Il divieto non si applica alle somme oggetto di piani di rateazione non scaduti e ai crediti relativi a contributi INPS e premi INAIL.
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