Fondazione CDL su visto di conformità e compensazione crediti
Pubblicato il 31 maggio 2017
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E’ in fase di conversione in legge il Dl. n. 50/2017 – c.d. “Manovrina” - contenente parecchi interventi di natura fiscale tra cui il visto di conformità e le modalità di compensazione dei crediti fiscali.
Il primo punto riguarda il limite di compensazione dei crediti fiscali, che senza il visto di conformità scende da 15 mila a 5 mila euro annui anche per l’IVA. Il secondo tocca i titolari di partita IVA obbligati all'utilizzo dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la compensazione dei crediti.
L’approfondimento del 29 maggio 2017 della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro analizza le due modifiche.
Crediti diversi dall’Iva senza dichiarazione
Con la variazione che va a ritoccare l’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la soglia di compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, relative addizionali, ritenute alla fonte, Irap e imposte sostitutive, viene ridotta da 15 mila euro a 5 mila euro senza che sia necessario il visto di conformità. La modifica che riguarda i crediti Iva - articolo 10, comma 1, lettera a), del DL 78/2009 – prevede che anche il limite di compensazione senza visto di conformità scenda da 15 mila a 5 mila euro annui.
In merito a tali cambiamenti, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che esiste una differenziazione tra i due tipi di imposte: se la compensazione riguarda le imposte IVA, è necessario che prima sia presentata la dichiarazione; per le altre imposte, invece, non è necessaria la presentazione anticipata. Il visto può essere apposto in sede di dichiarazione mentre il credito è già utilizzabile a partire dall’inizio dell’anno.
Ciò implica che dal 1° gennaio 2017 si possono utilizzare i crediti fiscali relativi al periodo di imposta 2016 diversi dall’IVA. Se il credito è superiore a 5 mila euro, è necessario apporre il visto di conformità entro il termine di presentazione della dichiarazione fiscale.
Compensazione: obbligo di utilizzo dei servizi dell’Agenzia
Viene modificato l’articolo 37, comma 49-bis, del DL 223/2006, disponendo l’obbligo, per i titolari di partita IVA, di utilizzare i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, senza che abbia influenza l’importo compensato e il saldo del modello F24.
Ciò comporta che non è possibile avvalersi dei servizi home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche e Poste.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la modifica introdotta non riguarda il c.d. bonus Renzi di 80 euro ed i crediti rimborsati ai dipendenti per liquidazione del 730.
- eDotto.com – Edicola del 24 maggio 2017 - Isa Emendamento manovra correttiva approvato – G. Lupoi
- eDotto.com – Approfondimento del 11 maggio 2017 - Deleghe di pagamento e compensazioni del crediti tributari – Moschella
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