Flussi d’ingresso extraUE 2017

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Flussi d’ingresso extraUE 2017

Analisi della programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato italiano, per l'anno 2017, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DPCM 13 febbraio 2017 e dell’emanazione della circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno n. 902 dell’8 marzo 2017.

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017 è stato pubblicato il DPCM 13 febbraio 2017 relativo alla programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato italiano, per l'anno 2017.

Nello specifico il DPCM ammette in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, cittadini extraUE entro una quota complessiva massima di 30.850 unità.

Lavoro non stagionale e autonomo

Più in particolare sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 13.850 unità.

Nell’ambito della suddetta quota sono ammessi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo:

  • 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine;
  • 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile;

mentre per motivi di lavoro autonomo sono ammessi 2.400 cittadini appartenenti alle seguenti categorie:

  • imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
  • liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo;
  • artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati;
  • cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

E’, inoltre, ammessa la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

  • 5.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
  • 4.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 500 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea;

ed è autorizzata, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

  • 500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

ISTANZE

Per le 13.850 unità ammesse in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, le domande di nulla osta possono essere inviate telematicamente dalle ore 9.00 del 20 marzo 2017 e fino al 31 dicembre 2017, utilizzando i seguenti moduli

  • Modelli A e B per i lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile;
  • Modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato;
  • Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato;
  • Modello Z conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo;
  • Modello LS conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro subordinato;
  • Modello LS2 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in lavoro autonomo;
  • Modello LS1 richiesta di Nulla Osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Modello BPS richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali.

La circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno n. 902 dell’8 marzo 2017 ha ricordato che le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

 

Conversioni permessi di soggiorno in lavoro subordinato

Per la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello Q, ricevuto insieme alla lettera di convocazione.

Successivamente spetterà al datore di lavoro effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione inviando il modello UNI-Lav e darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla Questura competente.

ATTENZIONE

E’ possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale ed in presenza dei requisiti per l'assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Per il settore agricolo ai fini della conversione deve risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.

 

Conversioni permessi di soggiorno in lavoro autonomo

Ai fini della conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell’UE a lavoro autonomo, lo Sportello Unico dovrà acquisire il parere del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Ingresso per startup innovative

Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una startup innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia startup visa il nulla osta secondo le modalità indicate nelle linee guida predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, allegate alla citata circolare congiunta dell’8 marzo 2017.

La certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato dovrà essere esibita allo Sportello Unico per l'immigrazione.

Lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero

Sono ammessi nel nostro Paese per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 17.000 unità che riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Nell’ambito della medesima quota, 2.000 unità sono riservate per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi sopraelencati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

E’, inoltre, confermata la possibilità di presentare domande a favore di lavoratori che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti anche appartenenti a nazionalità non comprese nel suddetto elenco in quanto tali cittadini maturano un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro.

ISTANZE

Per il lavoro stagionale le domande dovranno essere presentate telematicamente, utilizzando il modello “C – stag.” dalle ore 9.00 del 28 marzo 2017 e fino al 31 dicembre 2017.

Anche in questo caso le domande saranno trattate in base all’ordine cronologico di presentazione.

 

 

Quadro delle norme

DPCM 13 febbraio 2017

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno, circolare congiunta n. 902 dell’8 marzo 2017

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