Fissate le modalità operative per le compensazioni dei crediti Iva

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Con due documenti di prassi – il Provvedimento del direttore del 21 dicembre 2009 e la Risoluzione n. 286/E – l’agenzia delle Entrate rende operative le nuove disposizioni contenute nel Decreto legge n. 78/2009 in materia di compensazione dei crediti Iva infrannuali. Come già in precedenza affermato dalla stessa Agenzia (Comunicato del 2 luglio 2009), la decorrenza delle modifiche normative avrà luogo a partire dal 1° gennaio 2010, nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente.

A far data, quindi, dal nuovo anno, le compensazioni oltre i 10mila euro dovranno essere inoltrate all’Amministrazione finanziaria esclusivamente per via telematica - sia direttamente dai contribuenti attraverso i canali online Entratel o Fisconline, sia attraverso gli intermediari abilitati a Entratel – e dovranno essere precedute dalla dichiarazione o dall’istanza da cui emerge il credito. Nel caso in cui, poi, gli importi superino i 15mila euro il contribuente è obbligato a richiedere che sia apposto il visto di conformità – in caso contrario il modello F24 verrà scartato dal sistema – oppure, per i soggetti per cui è previsto, la sottoscrizione della dichiarazione da parte della persona che effettua il controllo contabile. Non si possono utilizzare servizi telematici diversi da quelli indicati dall’Agenzia, come per esempio i modelli F24 messi a disposizione da banche e poste attraverso le procedure di home banking.

Secondo le nuove regole, la compensazione potrà avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state trasmesse le dichiarazioni o le istanze da cui risulta il credito del contribuente.

La presentazione delle deleghe recanti le compensazioni deve essere fatta a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito emerge. Sono scartate le deleghe da cui emerge un credito superiore a 15mila euro, nel caso in cui la dichiarazione/istanza non sia completa oppure nel caso in cui manchi il visto di conformità o per utilizzo eccedente il credito emergente da dichiarazione/istanza. Lo scarto delle deleghe avvine in momento successivo all’accettazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, che si impegna anche a evidenziare nelle ricevute telematiche le motivazioni della mancata accettazione.

Nella stessa data di emanazione del provvedimento disciplinante le modalità per la compensazione dei crediti Iva, l’Agenzia ha anche rilasciato una risoluzione, con cui abilita i codici identificativi, da adoperare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in capo ad altri soggetti.

I codici istituiti con la Risoluzione n. 286/E/2009 sono:

il codice "61", denominato "soggetto aderente al consolidato" (utilizzabile dal consolidante che sfrutta il credito ceduto da una società aderente al consolidato)

e

 il codice “62", denominato "soggetto diverso dal fruitore del credito " (da riportare, ad esempio, nel caso di incorporante che utilizza in compensazione il credito Iva annuale dell'incorporata, maturato nell'anno d'imposta precedente).

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 31 – Al visto leggero manca la check list di verifica – Lavazza, Santacroce

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