Fissata l’aliquota contributiva per il 2012 per i pescatori “autonomi”
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 04 maggio 2012
Condividi l'articolo:
Con la circolare n. 60 del 3 maggio 2012, l’Inps fissa l’aliquota contributiva per i pescatori “autonomi” per l’anno 2012.
Dopo aver ricordato che i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa, l’Ente previdenziale comunica che la misura del salario giornaliero convenzionale su cui devono essere calcolati i suddetti contributi è la seguente:
- 25,39 euro su base giornaliera
- 635,00 euro su base mensile (cioè su 25 giorni lavorativi).
L’aliquota contributiva per l’anno 2012 resta, invece, confermata nella misura del 14,61%. Pertanto, il contributo mensile per l'anno in corso, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a 92,78 euro in misura mensile.
Per quanto riguarda lo sgravio contributivo da applicare al settore pesca – spiega la circolare – questo rimane prorogato anche per l’anno 2012 anche se in misura ridotta nel limite del 60% e, a decorrere dall’anno 2013, nel limite del 70%.
Dunque, per il corrente anno il beneficio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali fino al 60% dell’ammontare stabilito.
Lo sgravio compete non solo al personale dipendente e a quello associato in cooperative o compagnie, ma anche ai pescatori autonomi. Ne consegue che per l'anno 2012 il contributo dovuto è pari a 37,11 euro in misura mensile.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: