Firmato il decreto per l’esonero dedicato alle cooperative sociali che assumono rifugiati

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Firmato il decreto per l’esonero dedicato alle cooperative sociali che assumono rifugiati

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul proprio sito istituzionale, comunica che è stato firmato il decreto interministeriale che definisce le modalità di assegnazione del contributo destinato alle cooperative sociali che hanno assunto nel triennio 2018 -2020 soggetti titolari dello status di protezione internazionale.

Le predette cooperative hanno diritto ad un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 350 euro mensili.

La legge di bilancio 2018 ha previsto che l’agevolazione trova applicazione per l’intero triennio (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020) per le assunzioni effettuate:

  • con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2018;
  • con contratti stipulati fino al 31 dicembre 2018 in favore delle persone titolari, dalla data del 10 gennaio 2016, dello status di protezione internazionale.

Le cooperative sociali dovranno presentare la domanda direttamente all’INPS.

Il contributo sarà riconosciuto sulla base dell’ordine cronologico di invio dell’istanza e fino all’esaurimento delle risorse disponibili messe a disposizione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (pari a 500 mila euro per ciascun anno).

Si specifica che non saranno riconosciute ulteriori agevolazioni, salvo l’eventuale integrazione delle risorse finanziarie entro il limite massimo complessivo previsto per il predetto triennio, pari a 1,5 milioni di euro, ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge 205 del 27 dicembre 2017.

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