Fino alla decisione formale sul ricorso amministrativo l’Inps può rilasciare il Durc
Pubblicato il 19 giugno 2010
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Con nota protocollo n. 10849, del 18 giugno 2010, il Lavoro ricorda che l’Inail (nota n. 8523/2009) ha recepito quanto espresso con la risposta all'interpello n. 64/2009, circa il richiamo all’articolo 6 del Dpr 1199/1971, secondo cui “decorso il termine rispettivamente di 180 e di 120 giorni, dalla data di presentazione dei ricorsi senza che gli organi aditi abbiano comunicato al ricorrente la relativa decisione, i ricorsi si intendono respinti".
Tuttavia, una precisazione si è resa d’obbligo con riguardo all’ipotesi specifica di regolarità contributiva per un’impresa che abbia in corso un contenzioso con gli enti previdenziali.
La disciplina del Durc prevede che in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità possa essere dichiarata fino alla decisione che respinge il ricorso. Ma, nell’interpello n. 64 del 2009, il Ministero aveva spiegato che superato il termine previsto per la decisione, il ricorso si deve intendere respinto e da tale momento in poi non è più possibile certificare la regolarità contributiva dell’impresa.
Ora si è avvertita l'esigenza di fare un’ulteriore precisazione che interessa nello specifico i contenziosi con l’Inps e non tanto quelli con l’Inail. Riguardo ai rapporti con l’Ente previdenziale, il dicastero del Lavoro cambia orientamento e sostiene che è riconosciuta la possibilità per l'Inps di attestare la regolarità contributiva, ai fini del rilascio del DURC, fino alla adozione del provvedimento formale di decisione da parte dell’Organo competente a pronunciarsi ai sensi della legge n. 88/1989. Dunque, il silenzio dell’Istituto previdenziale sul ricorso amministrativo non pregiudica la regolarità contributiva e il rilascio del Durc.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 33 – Il ricorso senza risposta non blocca il rilascio del Durc – Tiraboschi – Rausei
- ItaliaOggi, p. 27 – Il contenzioso non blocca il Durc – De Lellis
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