Fine speculativo escluso dalla malattia
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 25 marzo 2014
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E' illegittimo l'accertamento con cui viene contestata la plusvalenza del reddito da cessione di immobile se sia sopraggiunta una grave infermità in capo all'acquirente.
Formazione del reddito
Sulla base dell'articolo 76 del D.P.R. n. 597/1973, le plusvalenze conseguite attraverso operazioni poste in essere a fini speculativi costituiscono elementi utili alla formazione del reddito.
Assenza del fine speculativo
La plusvalenza, tuttavia, non può essere computata qualora sia sopravvenuta una malattia in capo al contribuente, dovendosi escludere, in tale contesto, la sussistenza di un fine speculativo.
E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 6909 del 24 marzo 2014 con riferimento ad una vicenda in cui i giudici di legittimità hanno escluso la ravvisabilità, per i motivi sopra riferiti, della fattispecie della lottizzazione o esecuzione di opere contemplata dal n. 1) del comma 3 dell'articolo citato.
- ItaliaOggi, p. 26 – Acquirente malato, plusvalenza lecita - Alberici
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