Finanziamento Covid con garanzia Sace in conto personale: non è reato
Pubblicato il 07 giugno 2021
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Pronuncia di Cassazione in ordine alla configurabilità del reato di malversazione ai danni dello Stato in caso di mancata destinazione delle somme del prestito erogato con garanzia SACE alle finalità espressamente previste, nell’ambito dell’emergenza Coronavirus, dal cosiddetto Decreto Liquidità.
Malversazione a danno dello Stato: configurabile in caso di prestito Covid?
La Corte di cassazione, con sentenza n. 22119 del 4 giugno 2021, ha annullato, senza rinvio, il sequestro preventivo disposto nell’ambito di un’indagine penale per il reato di cui all'art. 316-bis cod. pen.
Al legale rappresentante di una Srl era stato contestato di aver impiegato la somma del finanziamento ottenuto a titolo di prestito garantito dalla Stato, come previsto dal DL n. 23/2020, per finalità diverse da quelle cui detto prestito era destinato per legge.
Era infatti risultato che lo stesso aveva trasferito la somma erogata su conti correnti personali suoi e della figlia, attraverso bonifici disposti successivi all’ottenimento del prestito.
Il Gip aveva ravvisato l'esistenza dei presupposti legittimanti la misura del sequestro sulla base dei movimenti bancari, registrati a distanza di pochi giorni dall'erogazione del finanziamento da parte dell'istituto di credito.
Statuizione, questa, confermata anche dal Tribunale del riesame ma, come detto, ribaltata in sede di legittimità.
Finanziamenti alle imprese con garanzia Sace
La Suprema corte, nella sua decisione, ha dapprima ricostruito i termini della disciplina del finanziamento garantito da SACE, che - si rammenta - è stato previsto tra le misure adottate per far fronte all'emergenza da COVID-19, allo scopo di assicurare la necessaria liquidità alle imprese, facilitando l'accesso a finanziamenti connotati da uno scopo legale, assistiti da una garanzia rilasciata da SACE S.p.A. in favore degli istituti finanziatori.
A seguire, la Corte ha provveduto ad esaminare la questione relativa alla qualificazione e rilevanza di tale misura quale presupposto della condotta sanzionata dall'art. 316-bis del Codice penale.
Somme erogate da soggetto privato, reato escluso
Gli Ermellini hanno ricordato, in primo luogo, come la fattispecie di reato in esame sia posta a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica.
La condotta sanzionata attiene non alla fase di erogazione della prestazione pubblica, bensì a quella successiva e consiste nell'elusione del vincolo di destinazione che connota tale prestazione attraverso la distrazione, anche in parte, della somma ottenuta dalla predetta finalità di interesse generale.
Orbene, secondo il Collegio di legittimità, il finanziamento erogato ai sensi del cd. DL Liquidità, come convertito dalla Legge n. 40/2020, non è idoneo ad integrare il presupposto della condotta esaminata “ai fini della sussunzione della successiva condotta di sviamento nell'ambito del reato di malversazione ai danni dello Stato”.
Nella fattispecie in esame, infatti, il finanziamento, anche se connotato da onerosità attenuata e destinato alla realizzazione delle finalità di interesse pubblico, non viene erogato direttamente dallo Stato o da un ente pubblico, bensì da un soggetto privato (nella specie, un istituto bancario).
E la partecipazione di un siffatto istituto all'operazione di sostegno alle imprese non è, di per sé, idonea a incidere sulla sua natura esclusivamente privatistica.
In tale contesto, solo l'inadempimento dell’obbligazione restitutoria rende operativa la garanzia pubblica e, in assenza di tale presupposto, ogni onere connesso all'erogazione del finanziamento rientra esclusivamente nel rapporto principale tra l'impresa ed il soggetto finanziatore.
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