Finanziamenti per assistenza ad alunni disabili: sempre garantiti
Pubblicato il 13 aprile 2019
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Secondo la Corte costituzionale, lo Stato deve sempre garantire il finanziamento pluriennale del fondo regionale per l’assistenza agli alunni con disabilità.
Detto finanziamento, infatti, è strumentale all’erogazione di servizi che attengono al nucleo essenziale dei diritti di questi soggetti.
Previsione al vaglio di costituzionalità
E’ quanto si legge nel testo della sentenza n. 83 dell’11 aprile 2019, con cui la Consulta ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 70, 679, 682 e 683, della Legge n. 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018), promosse dalla Regione Veneto.
L’articolo in esame, si rammenta, provvede a rifinanziare, esclusivamente per il 2018, un contributo alle spese delle Regioni per l’esercizio delle funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio.
Funzioni, queste, che, nell’ambito del processo di riordino delle Province, sono state assegnate alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Questioni di legittimità sollevate
Orbene, secondo la Regione rimettente, detta previsione non assicurerebbe alcuna certezza sulla proiezione pluriennale del relativo finanziamento e perciò non consentirebbe alle Regioni stesse di programmare adeguatamente il servizio, in violazione degli artt. 38, terzo e quarto comma, e 97 della Costituzione.
Questo senza contare “l’oggettiva aleatorietà del finanziamento per gli anni successivi”.
Corte costituzionale: fondamentale il diritto a istruzione dei disabili
Dette motivazioni non sono state condivise dai giudici costituzionali, i quali hanno ribadito due principi sostanziali, ed ovvero la natura fondamentale del diritto all’istruzione delle persone con disabilità e l’effettiva fruibilità di questo diritto.
Alla luce di questi principi – ha concluso la Corte – “l’erogazione dei servizi a loro destinati deve essere sempre assicurata e finanziata e non può dipendere da scelte discrezionali del legislatore”.
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