Finanziamenti delle Pmi: sospensione delle rate e allungamento della durata
Pubblicato il 19 aprile 2012
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Un aiuto alle Pmi con il proposito di assicurare nuovi capitali finanziari per fronteggiare il grave e pesante periodo di recessione. E' alla base del nuovo accordo siglato tra Abi, Associazioni di rappresentanza delle imprese e i ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le misure prevedono differimenti della durata dei mutui ma anche elargizione di somme per promuovere la ripresa produttiva.
L'accordo "Nuove misure per il credito alle Pmi", firmato il 28 febbraio 2012, è stato disegnato con l'obiettivo di favorire la ripresa delle attività economiche delle Pmi.
La situazione dell'economia italiana è in una fase recessiva profonda: si registra una forte diminuzione dei consumi, a cui si accompagna una flessione degli investimenti. Ciò si riflette soprattutto sulle piccole e medie imprese, elementi trainanti dell'economia italiana.
Queste si trovano in situazione di difficoltà sia quando devono restituire i prestiti bancari ricevuti in passato e sia quando si trovano a chiedere nuova liquidità presso gli istituti bancari.
Per superare tali criticità, l'accordo del 28 febbraio 2012, stretto tra Abi, Associazioni di rappresentanza delle imprese e i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, persegue l'obiettivo di sostenere le aziende che comunque possiedono un tessuto economico capace di far superare il periodo di impasse, attraverso:
- operazioni di sospensione dei finanziamenti;
- operazioni di allungamento dei finanziamenti;
- operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.
Tale accordo si aggiunge all'Avviso comune del 3 agosto 2009 e all'Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011.
Le imprese possono presentare entro il 31 dicembre 2012 le domande per beneficiare degli interventi predisposti nell'accordo in commento.
IMPRESE BENEFICIARIE
Genericamente gli interventi indicati nell'Accordo sono rivolti a:
piccole e medie imprese (PMI)
operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori.
La definizione di PMI va ripresa dalla normativa comunitaria, secondo cui:
la microimpresa possiede |
- meno di 10 dipendenti - un fatturato e bilancio inferiore ai 10 milioni di euro |
la piccola impresa possiede |
- un organico inferiore alle 50 persone - un fatturato o bilancio annuale non superiore a 10 milioni di euro. |
la media impresa possiede |
- un organico inferiore alle 250 persone - un fatturato non superiore a 50 milioni di euro (il cui totale nel bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro) |
IMPORTANTE: le imprese, per beneficiare dell'aiuto, non devono trovarsi in situazioni debitorie.
Sono tali quelle classificate dalla banca o dall’intermediario finanziario vigilato come “sofferenze”, partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, oppure essere sottoposte a procedure esecutive in corso (imprese “in bonis”).
A) OPERAZIONI DI SOSPENSIONE DEI FINANZIAMENTI
Si suddividono in:
1. sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui, anche agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali
2. sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing “immobiliare”, ovvero sospensione per 6 mesi nei casi di leasing “mobiliare”.
Condizioni:
- le
rate devono sussistere alla data di sottoscrizione dell'Accordo e non
devono aver fruito di simile trattamento agevolativo in base
all'Accordo comune del 3 agosto 2009.
- devono
essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo
parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione
della domanda.
Nota:
sono dovuti alle scadenze originarie gli interessi sul
capitale sospeso.
Possono essere ammessi alla richiesta di sospensione anche i mutui derivanti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi se:
- l’ente erogante delibera l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, con comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- a seguito dell’operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non viene modificato.
B) OPERAZIONI DI ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI
Si suddividono in:
1. allungamento della durata dei mutui
2. allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, relativamente alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili
3. allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali
Condizioni:
- i mutui devono sussistere alla data di sottoscrizione dell'Accordo e non devono aver fruito di simile trattamento agevolativo in base all'Accordo per il credito delle Pmi del 16 febbraio 2011.
Il mutuo può essere dilatato fino al 100% della durata residua del piano di ammortamento, ma il periodo di allungamento non può superare 2 anni per i mutui chirografari e 3 anni per quelli ipotecari.
La richiesta di allungamento può cumularsi alla sospensione prevista alla lettera A); è necessario, però, che sia intervenuta la chiusura del periodo di sospensione.
Anche per l'allungamento sono ammessi i finanziamenti derivanti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi, alle medesime condizioni stabilite per le operazioni di sospensione.
C) OPERAZIONI VOLTE A PROMUOVERE LA RIPRESA E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
Si tratta di operazioni di finanziamento a favore di società di capitali e cooperative che si incamminano verso un aumento delle proprie risorse patrimoniali; l'aiuto economico dipenderà dall'incremento dei mezzi propri realizzati dall’impresa. Importanza viene data anche al fatto che l'aumento di questi mezzi dell'azienda siano rilevanti per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dal D.L. n. 201/2011.
ALTRE CONDIZIONI
Le pmi non dovranno sostenere altre spese od oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento.
Lo stesso tasso d’interesse indicato nel contratto originario è stabilito per:
- le operazioni di sospensione;
- le operazioni di allungamento, limitatamente all'allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine e all'allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione;
- le operazioni di allungamento della durata dei mutui, il cui piano residuo di ammortamento, comprensivo del periodo di allungamento, non risulti superiore a 3 anni oppure qualora l’operazione sia coperta dal Fondo di Garanzia per le PMI o dal Fondo ISMEA.
Se il finanziamento originario prevedeva la dazione di una garanzia, essa deve intendersi estesa a tutto il periodo di ammortamento aggiuntivo riconosciuto.
Altre garanzie aggiuntive non vengono richieste, tranne qualora siano ritenute funzionali alla realizzazione dell’operazione comportante condizioni economiche più vantaggiose per l’impresa.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
L'adesione all'Accordo in parola, da parte delle banche, deve essere comunicato all'Abi; dal momento dell'adesione, l'istituto di credito ha a disposizione 30 giorni per rendere operativi gli interventi previsti. Le condizioni offerte dai singoli istituti possono anche essere migliorative rispetto a quanto stabilito nell'accordo.
Le banche possono richiedere alle imprese informazioni o documentazioni aggiuntive al fine di verificare la loro reale capacità reddituale o produttiva.
Le banche dispongono, generalmente, di 30 giorni lavorativi per fornire la risposta, a decorrere dalla presentazione della domanda o dalle informazioni aggiuntive eventualmente richieste.
Il termine entro cui le imprese devono presentare le richieste per ottenere gli aiuti è il 31 dicembre 2012.
Per quanto riguarda le domande di allungamento dei mutui, a cui è possibile accedere, quando è ancora in essere la fase di sospensione, solo dopo il termine di questa, possono essere inviate entro il 30 giugno 2013.
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