Finanziamenti. Crediti del Mise e delle imprese: si compensa
Pubblicato il 09 marzo 2021
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Ammessa la compensazione tra i crediti vantati dal ministero dello Sviluppo Economico nei confronti delle imprese beneficiarie di agevolazioni, quali la misura 2.1.a – Pacchetto Integrato di Agevolazioni – PIA Innovazione e il Fondo per la crescita sostenibile – Interventi per programmi di ricerca e sviluppo, con crediti che le stesse imprese hanno nei confronti del Ministero.
Indicazioni in merito sono state fornite dal MiSE con decreto 23 novembre 2020 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2021.
Compensazione tra incentivi e rate di finanziamento
Il decreto osserva che la sfavorevole congiuntura economica degli ultimi periodi ha creato difficoltà alle imprese beneficiarie di agevolazioni concretatesi in inadempimenti circa gli obblighi di restituzione dei ratei di finanziamento agevolato erogati dal Ministero.
Si tratta delle agevolazioni di cui alla L. n. 46/1982, a valere sulla misura 2.1.a Pacchetto integrato di agevolazioni – PIA Innovazione e/o a valere sul Fondo per la crescita sostenibile - Interventi per programmi di ricerca e sviluppo.
Dunque, viene prevista la possibilità di effettuare la compensazione tra:
- crediti vantati dall'impresa, quali somme certe, liquide ed esigibili da erogare ai sensi della legge n. 46/1982, a titolo di finanziamento agevolato e contributo alla spesa, per i progetti agevolati ai sensi della misura 2.1.a Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione, a titolo di finanziamento agevolato e contributo alla spesa, per la parte di sviluppo precompetitivo, e a titolo di contributo in conto impianti, per la parte di industrializzazione, nonché per i progetti agevolati nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile - Interventi per programmi di ricerca e sviluppo, a titolo di finanziamento agevolato e di contributo alla spesa;
- crediti vantati dal MiSE nei confronti dell'impresa quali le somme dovute da questa a causa di rate scadute del finanziamento agevolato o di rideterminazione in riduzione delle agevolazioni concesse relative alle misure agevolative suddette, maggiorate dei relativi previsti interessi.
La compensazione avverrà a seguito di presentazione di istanza da parte dell’impresa beneficiaria, dopo il parere favorevole della banca concessionaria che dovrà fornire i conteggi delle somme dovute dall’impresa.
Nella comunicazione con cui viene accolta l’istanza di compensazione il Ministero specifica l’eventuale debito che residua in capo all’impresa; questo deve essere versato anticipatamente a saldo prima dell’emissione del decreto di variazione compensativa.
Inoltre:
- il decreto 23/11/2020 integra e sostituisce il precedente del 29 luglio 2016;
- un successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese indicherà le modalità di attuazione della detta compensazione.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: