Filiere agricole, via libera agli sgravi contributivi
Pubblicato il 20 gennaio 2021
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Il 19 gennaio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante il “Riconoscimento alle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche e vitivinicole, dell'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti per il periodo 1° gennaio 2020-30 giugno 2020”.
Lo sgravio contributivo è stato introdotto dall’art. 222, co. 2 del D.L. n. 34/2020 “cd. “Decreto Rilancio”, così come modificato dall’art. 58-quater del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”).
Decontribuzione filiere agricole, come funziona?
Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Decontribuzione per filiere agricole, le modalità operative
L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
Lo sgravio è riconosciuto dall'INPS in base alla presentazione delle domande da parte delle imprese. L’Istituto Previdenziale, inoltre, provvede ad emanare, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una circolare relativa all'esonero straordinario recante, tra l'altro, le modalità di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione.
Decontribuzione per filiere agricole, versamenti e rimborsi
In attesa della messa a disposizione da parte dell'INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell'agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime.
In caso di esito favorevole dell'istanza:
- la contribuzione riferita ai periodi retributivi, decorrenti dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, già versata potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro;
- qualora l'esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.
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