Figlio maggiorenne non autosufficiente? Assegno non automatico

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Figlio maggiorenne non autosufficiente? Assegno non automatico

L’obbligo di mantenimento in favore dei figli maggiorenni non economicamente sufficienti non è posto automaticamente dal legislatore ma è rimesso alla dichiarazione giudiziale sulla base delle circostanze del caso concreto.

Ai fini dell’accoglimento della domanda, ciò posto, è onere del richiedente la prova della mancanza di un’indipendenza economica – precondizione del diritto preteso - e di aver curato, con impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi parimenti adoperato nella ricerca di un lavoro.

E’ quanto stabilito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 17183 del 14 agosto 2020, dopo una lunga disamina sull’evoluzione del diritto vivente in ordine all’obbligo di mantenimento legale in favore dei figli.

Maggiore età ma mancanza di autonomia: quando il diritto al mantenimento?

Nel testo della decisione, la Suprema corte ha ricapitolato alcune tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, ossia:

  • la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali;
  • la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l’esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini;
  • l’essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi in cui il figlio si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
  • la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l’effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca.

Nella concreta valutazione di tali elementi – ha in proposito precisato la Prima sezione civile – il giudice può ragionevolmente operare un riferimento ai dati statistici, dai cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito.

Figlio trentenne con lavoro precario: stop al mantenimento

Nel caso esaminato dagli Ermellini, è stato rigettato il ricorso promosso da una madre contro la decisione con cui la Corte d’appello aveva revocato l’assegno di mantenimento posto a carico dell’ex coniuge in favore del figlio, ormai trentenne.

I giudici di merito, in particolare, avevano ritenuto che l’obbligazione di mantenimento fosse cessata in relazione alla raggiunta capacità di mantenersi, da presumere oltre i 30 anni, quando una persona normale dovrebbe essere autosufficiente da ogni punto di vista, anche economico, salvi comprovati deficit.

Il figlio maggiorenne della coppia, nella specie, aveva da tempo concluso gli studi, trovando un'occupazione precaria come insegnante supplente, conseguendo redditi modesti ma significativi.

Gli Ermellini, ciò posto, hanno giudicato inammissibili tutti i motivi di ricorso prospettati dalla donna.

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