Figli naturali: Competenza al Tribunale onorario se si chiede solo l'attribuzione dell'assegno

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Con sentenza depositata lo scorso 5 marzo, la n. 82, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale ordinario di Roma con riferimento all’articolo 4, comma 2, della Legge 8 febbraio 2006, n. 54, contenente disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, nella parte in cui “non prevede, in fine, che i procedimenti relativi ai figli minori di genitori non coniugati sono attribuiti alla competenza dei Tribunali per i minorenni”. Ciò che è stato messo in dubbio dal Tribunale della capitale è la mancata previsione di una generalizzata competenza funzionale del Tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati, che importerebbe un contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, avuto riguardo alla ingiustificata disparità di trattamento tra figli legittimi e naturali nonché tra gli stessi figli naturali.

Diverse le conclusioni della Consulta, la quale, ricordando come spetti al legislatore la più ampia discrezionalità nella regolazione generale degli istituti processuali, sottolinea come nel caso in esame “non sono manifestamente irragionevoli l’attribuzione, sulla base del diritto vivente e nell’ipotesi di prole naturale riconosciuta, alla competenza del tribunale per i minorenni della controversia relativa all’esercizio della potestà genitoriale, qualora la stessa sia contestuale alla determinazione dell’assegno di mantenimento, e l’affermazione della competenza del tribunale ordinario, quando si richiede al giudice solo l’attribuzione di detto assegno”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 10 - Sull'assegno ai figli naturali decide il tribunale ordinario - Pascasi

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