Figli contesi tra gay Tutelati
Pubblicato il 06 ottobre 2016
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I figli contesi all'interno di una coppia omosessuale in crisi, ricevono analoga tutela rispetto a quelli di una coppia eterosessuale nella medesima situazione. Anche in tal caso, difatti, il giudice può adottare i provvedimenti necessari onde garantire al minore conteso rapporti continuativi e significativi con l’ex compagna omosessuale della madre biologica.
A deciderlo, la Corte Costituzionale con pronuncia del 5 ottobre 2016, dichiarando non fondata la questione – sollevata dalla Corte di Appello di Palermo in relazione a plurimi parametri costituzionali – di legittimità costituzionale dell’art. 337-ter c.c. nella parte in cui, disponendo che il minore ha diritto di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, impedirebbe al giudice di garantire la conservazione, nell'interesse del minore, di rapporti pur altrettanto significativi con soggetti diversi dal ramo parentale (per l’appunto la ex partner della genitrice biologica).
Il caso sottoposto alla Consulta riguarda, per l’appunto, la contesa di due gemelli nati da una coppia di donne con fecondazione eterologa, la cui relazione sentimentale era poi giunta al termine. La ex compagna della madre biologica rivendicava il diritto di frequentare i bambini in virtù del suo ruolo di “genitore sociale”, mentre l’altra donna osteggiava detta frequentazione.
Rapporti significavi con non parenti Interruzione pregiudizievole
Secondo la Corte Costituzionale – come anticipato con propria nota del 5 ottobre 2016 – l’interruzione ingiustificata, da parte di uno o entrambi i genitori, in contrasto con l’interesse del minore, di un rapporto significativo da quest’ultimo instaurato con soggetti che pur non siano parenti (come nel caso de quo), è infatti riconducibile alla ipotesi di condotta genitoriale “comunque pregiudizievole al figlio”, in relazione alla quale l’art. 333 c.c. già consente al giudice di adottare i “provvedimenti convenienti” al caso concreto.
Sicché non sussiste, nella fattispecie, alcun vuoto di tutela del minore, come invece prospettato dalla Corte rimettente.
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