Ferie retribuite per pensionamento
Pubblicato il 22 luglio 2016
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La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 20 luglio 2016, causa C-341/15, si è pronunciata in materia di ferie non godute ed ha dichiarato che queste vanno retribuite al lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento, qualora lo stesso non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro.
La questione è stata sottoposta alla CGUE dal tribunale amministrativo di Vienna a seguito della richiesta di un lavoratore austriaco il quale sosteneva il suo diritto al pagamento dell’indennità relativa alle ferie non godute durante il periodo di assenza per malattia e nel periodo in cui era stato sollevato dall’obbligo di presentarsi sul posto di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, in virtù di un accordo sottoscritto con il datore di lavoro.
Per la Corte di Lussemburgo, sentenza del 20 luglio 2016, causa C-341/15, un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all’indennità per ferie annuali retribuite non godute qualora non ne abbia potuto fruire perché in malattia.
Qualora, però, il rapporto di lavoro sia cessato e, in forza di un accordo concluso con il datore di lavoro, il lavoratore, pur continuando a percepire il proprio stipendio, sia tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro per un periodo determinato antecedente il pensionamento, questi non ha diritto all’indennità per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che non ne abbia potuto usufruire a causa di una malattia.
- eDotto.com – Edicola del 27 giugno 2016 - Ferie annuali – Schiavone
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