Ferie non godute, verifiche entro il 30.06.2019

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Ferie non godute, verifiche entro il 30.06.2019

Adempimento in vista per i datori di lavoro. Le aziende che non hanno ancora permesso la fruizione delle ultime due settimane di ferie maturate nel 2017, sono tenuti a farlo entro il 30 giugno 2019. Si tratta di un adempimento obbligatorio, in quanto la mancata concessione delle ferie fa scattare una sanzione non diffidabile che va dai 100 ai 600 euro per ciascun lavoratore a cui la violazione si riferisce e aumenta se l’inadempienza interessa più di 5 lavoratori.

Si ricorda, a tal proposito, che l’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 prevede in favore dei lavoratori un cd. periodo minimo legale di ferie retribuite, pari a quattro settimane annuali. Tuttavia, i contratti collettivi di lavoro possono stabilire anche condizioni di miglior favore.

Come gestire le ferie dei lavoratori

L’attuale disciplina distingue le ferie in tre periodi:

  • i primi due periodi corrispondono a due settimane l’uno;
  • il terzo periodo, quello eccedente il minimo sindacale, può essere previsto dai CCNL o dal contratto di assunzione.

Il primo periodo di ferie, pari a due settimane, va fruito nello stesso anno di maturazione, in modo anche ininterrotto, se richiesto dal lavoratore, purché non vengano violati i principi dell’art. 2109 cod. civ., nel senso che la richiesta deve essere comunque formulata in anticipo in modo tale da rispettare le esigenze dell’impresa.

In tale periodo, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti idonei a consentire l'esaurimento delle ferie pregresse, non essendo ammissibile la monetizzabilità del diritto.

Il secondo periodo di ferie, sempre pari a due settimane, può essere fruito in modo ininterrotto o frazionato entro e non oltre 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Se non viene rispettato il suddetto termine, da una parte il datore di lavoro sarà sanzionato, dall’altra, invece, il lavoratore vanterà un credito di ferie arretrate di cui potrà usufruire a fine rapporto di lavoro.

Infine, il terzo periodo, vale a dire quello che eccede il periodo minimale, è piuttosto flessibile rispetto ai precedenti, in quanto è generalmente previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione. Infatti, è addirittura possibile monetizzare le ferie non fruite mediante un’indennità sostitutiva.

Maturazione delle ferie

È bene tenere presente che le ferie maturano nel corso del rapporto di lavoro in maniera progressiva e proporzionale in relazione all’attività lavorativa effettivamente prestata dal lavoratore. È, dunque, chiaro che laddove il lavoratore abbia lavorato per l’intero anno, gli vengono attribuite le ferie nella misura piena prevista dal CCNL applicato; di converso, ossia qualora il lavoratore non lavori per l’intero periodo di maturazione delle ferie, ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale al servizio effettivamente prestato, secondo i criteri dettati dai contratti collettivi di categoria.

Laddove il dipendente abbia anticipatamente usufruito di ferie non ancora maturate, il datore di lavoro procederà alle relative trattenute.

Mancata concessione delle ferie, il regime sanzionatorio

Qualora il datore di lavoro non abbia permesso al lavoratore di godere delle due settimane di riposo, maturate l’anno 2017, scatterà una sanzione che va da 100 a 600 euro per ciascun lavoratore a cui la violazione si riferisce.

Nel caso in cui la violazione:

  • interessi più di cinque lavoratori;
  • si sia verificata per almeno due anni,

la sanzione amministrativa andrà da 400 a 1500 euro.

Se, invece, la violazione:

  • interessa più di dieci lavoratori;
  • si è verificata per almeno quattro anni,

la sanzione amministrativa va da 800 a 4500 euro.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 15 maggio 2019 - L’orario di lavoro giornaliero deve essere misurabile per legge - Bonaddio

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