Ferie 2016 non godute da fruire entro fine mese
Pubblicato il 08 giugno 2018
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Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita ad alcune categorie, tale periodo va goduto per almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Da notare che le due settimane da fruire nell’anno di maturazione devono essere consecutive in caso di esplicita richiesta del lavoratore.
Alla luce di quanto sopra le ferie relative all’anno 2016 vanno fruite entro il prossimo 30 giugno 2018 pena l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 18 bis, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003, che va da da 100 a 600 euro.
Se la violazione in questione si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro e se si riferisce a più di dieci lavoratori, ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
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