Fecondazione eterologa, le Linee guida delle Regioni

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La Conferenza delle regioni, nella seduta del 4 settembre 2014, ha approvato all'unanimità un documento contenente le linee guida di regolamentazione dell'accesso alla procreazione eterologa, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014.

Gli indirizzi operativi sono stati concordati al fine di rendere omogeneo, a livello nazionale, l'accesso alle procedure eterologhe e verranno recepiti dalle Regioni e dalle Province autonome con delibera di giunta regionale o con specifico provvedimento.

Tra i punti cardine individuati dai governatori si segnala l'individuazione dei requisiti soggettivi delle coppie di pazienti che possono usufruire della donazione di gameti.

In particolare, potranno accedere alla metodica eterologa i coniugi o conviventi per i quali sia accertata e certificata una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità, che siano di sesso diverso, maggiorenni, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

Non sarà possibile scegliere le caratteristiche fenotipiche del donatore, al fine di evitare illegittime selezioni eugenetiche.

Le cellule riproduttive di un medesimo donatore non potranno determinare più di dieci nascite.

La donazione dovrà essere anonima.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 23 – Caratteristiche del donatore senza scelta – Migliorini
  • Il Sole 24Ore, p. 21 - «Ora una legge sull'eterologa» - Gobbi

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