FdS del trasporto aereo, riconoscimento trattamenti arretrati

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FdS del trasporto aereo, riconoscimento trattamenti arretrati

Con il messaggio n. 3979 del 16 novembre 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione online delle domande relative al riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, in favore dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra. In particolare, la domanda deve essere presentata dal datore di lavoro, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2021.

Da notare che le domande presentate oltre il termine indicato saranno sottoposte al Comitato amministratore del Fondo con proposta di reiezione.

Fondo di solidarietà trasporto aereo, la normativa

La L. n. 106/2021, di conversione con modificazioni del D.L. n. 73/2021, entrata in vigore il 25 luglio 2021, ha ulteriormente innovato l’assetto normativo del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, attraverso l’introduzione di nuove misure aventi la finalità di mitigare gli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica sul settore aeroportuale.

Le nuove disposizioni ampliano la platea dei destinatari delle prestazioni integrative erogabili dal Fondo, consentendone l’accesso anche a soggetti che, secondo la normativa vigente del settore, sarebbero rimasti esclusi.

In particolare, l’art. 40-ter, co. 1, del predetto decreto legge prevede che le disposizioni di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 aprile 2016, n. 95269, si applichino anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD) destinati ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.

Trattamenti integrativi trasporto aereo, presentazione della domanda

La domanda di accesso alla prestazione in esame deve essere presentata dal datore di lavoro o da un suo intermediario, esclusivamente in via telematica, e deve contenere:

  • i dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante;
  • gli estremi dell’istanza o delle istanze di CIGD, rispetto alla quale o alle quali si richiede l’integrazione del Fondo;
  • la stima dell’importo complessivo;
  • l’elenco analitico dei beneficiari contenente: i dati anagrafici, i dati relativi al rapporto di lavoro (Qualifica – Tipo contratto), alla retribuzione lorda di riferimento e al numero medio di ore mensili;
  • la dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda in ordine alla veridicità dei dati retributivi dei singoli lavoratori dichiarati in allegato alla domanda, resa ai sensi degli artt. 48, 73, 75 e 76 del Dpr. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2021. Le domande presentate oltre il termine indicato saranno sottoposte al Comitato amministratore del Fondo con proposta di reiezione.

Trattamenti integrativi FdS trasporto aereo, istruzioni operative

La procedura per l’invio della domanda è disponibile sul portale INPS, in “Prestazioni e servizi” > “Servizi” accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti” > “Assegno Emergenziale/Integrativo per fondi di solidarietà”.

Si accede alla procedura autenticandosi tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto per quei soggetti per i quali sia ancora utilizzabile oppure, alternativamente, tramite:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

L’azienda, al momento della presentazione, dovrà selezionare il “Fondo Trasporto Aereo” e scegliere il tipo di prestazione “Prestazioni integrative CIGD”. La domanda può essere salvata in uno stato di “bozza” e poi recuperata successivamente, rientrando nel sito dell’Istituto, per permettere l’acquisizione degli allegati in momenti differenti, ma non potrà essere inviata e quindi protocollata senza tutti gli allegati richiesti.

Al momento della compilazione della domanda, la procedura proporrà, tramite un menu a tendina, tutte le domande di CIGD disponibili, consentendo all’azienda di selezionare quelle rispetto alle quali è possibile richiedere l’integrazione al Fondo.

Alla luce dell’ultimo intervento normativo sopra descritto, nella procedura di invio della domanda è stata pertanto introdotta una nuova causale “Legge 106/2021”, che identificherà tutte le domande di CIGD riferite al periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.

Le causali opzionabili in procedura sono pertanto le seguenti:

  • “Legge 178/20”;
  • “DL 41/2020”;
  • “Legge 106/2021”.
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