FdS bilaterale ormeggiatori e barcaioli
Pubblicato il 31 maggio 2016
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In data 18 aprile 2016 è stato emanato il Decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze) n. 95440 del 18 aprile 2016 relativo al "Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani", in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Fondo è volto ad assicurare ai lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Più nello specifico, il Fondo di solidarietà provvede all’erogazione dell’assegno ordinario a favore dei lavoratori, esclusi i dirigenti, interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
L’assegno ordinario:
- richiede che la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia dovuta ad una situazione di crisi del Gruppo;
- è di importo pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali.
Chiarisce il D.I. n. 95440/16 che i Gruppi che fanno ricorso alla prestazione non possono in nessun caso coinvolgere più di 40 unità lavorative all’anno per un periodo non superiore a 80 giorni lavorativi ciascuno per un massimo di 3200 giorni di cassa integrazione complessivi annui e comunque nei limiti massimi di durata di cui all’articolo 30, D.Lgs. n. 148/2015.
- eDotto.com – Edicola del 15 febbraio 2016 - Fondi di solidarietà bilaterali – Schiavone
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