Fatturazione elettronica tra privati
Pubblicato il 03 settembre 2015
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Semplificati gli adempimenti per i soggetti Iva
E' entrato il vigore il due settembre il decreto n. 127 del 5.8.2015 relativo alla trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (1).
Il decreto conferma la tendenza nei confronti della generalità dei soggetti passivi IVA della riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, a vantaggio in particolare dei contribuenti che decidano di avvalersi della fatturazione elettronica (2).
Redatto su quanto previsto dalla Legge delega 23/2014 (art. 9, comma 1, lett. d e g), il testo individua i vantaggi e i benefici fiscali per i privati che decideranno di utilizzare la fatturazione elettronica in rapporti differenti da quelli intrattenuti con la Pubblica Amministrazione.
La legge delega 23/2014, all'articolo 9, prevede l'incentivazione tramite la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, dell'utilizzo della trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti.
Il Decreto stabilisce, dunque, le agevolazioni rivolte ai soggetti passivi IVA che adottino in via facoltativa la fatturazione elettronica nei rapporti tra privati.
Nello specifico:
- a partire dal 1° gennaio 2017, viene introdotta, in via opzionale, la possibilità di invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute mediante il Sistema di Interscambio (SDI);
- a partire dal 1° luglio 2016, verrà messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, un servizio base per la predisposizione del file contenente i dati della fattura elettronica, il suo invio e la conservazione sostitutiva;
- si introducono modalità nuove e semplificate per i controlli fiscali che potranno essere effettuati anche “da remoto”, riducendo così gli adempimenti dei contribuenti ed evitando di ostacolare il normale svolgimento delle attività;
- in considerazione del sostanziale assorbimento determinato dall’articolo 2 del decreto 127/2015, è previsto che dal 1° gennaio 2017 verrà cancellato il regime di trasmissione telematica dei corrispettivi riguardanti la grande distribuzione organizzata.
Per i soggetti che scelgono di avvalersi della fatturazione elettronica, sono previste delle agevolazioni e in particolare vengono meno gli obblighi di comunicazione relativi allo spesometro, alle operazioni black-list, e quelle connesse ai contratti di leasing.
Tra le novità è opportuno segnalare un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria nell’ambito dei forum nazionali sulla fatturazione elettronica, nei processi per la definizione delle regole tecniche, delle modalità e dei termini per la trasmissione telematica delle fatture.
Altra novità riguarda i gestori di distributori automatici, per i quali la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi diventa obbligatoria.
I tracciati informativi, gli standard di sicurezza e le tecniche di hardware, saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, verranno individuate soluzioni, che consentiranno di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e di garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli apparecchi automatici, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi.
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(1) Il decreto è stato pubblicato nella G.U. n. 190 del 18 agosto 2015.
(2) Con il decreto 127/2015 si realizza un ulteriore passo in avanti verso la semplificazione fiscale, ponendo le basi per l'utilizzo della fatturazione elettronica anche per le transazioni tra privati.
LA FATTURA ELETTRONICA VERSO LA P.A.
I Ministeri, le Agenzie fiscali ed gli Enti nazionali di previdenza, dal 6 giugno 2014, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa disposizione viene applicata dal 31 marzo 2015, ai restanti enti nazionali e alle amministrazioni locali.
Attualmente le P.A. non possono procedere al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in formato elettronico.
La FatturaPA, fattura elettronica per la Pubblica Amministrazione, è un documento ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72, ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.
La FatturaPA ha le seguenti caratteristiche:
- il contenuto è rappresentato in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA, unico formato accettato dal Sistema di Interscambio;
- l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma digitale qualificata di chi emette la fattura;
- la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'indice delle pubbliche amministrazioni.
L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008. La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato, deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (3) (SdI), ovvero il sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”.
Il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:
- ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA;
- effettuare controlli sui file ricevuti;
- inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.
Il Sistema non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture.
Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55, e il gestore del Sistema è l’Agenzia delle Entrate (Decreto ministeriale del 7 marzo 2008), la quale si occupa:
- del coordinamento con il sistema informatico della fiscalità;
- del controllo della gestione tecnica del Sistema di Interscambio;
- della vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni;
- della gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il Sistema;
- dell'elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
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(3) Per inviare al Sistema di interscambio i file “FatturaPA” e i file archivio, sono necessarie alcune operazioni che sono definite nel Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, contenente il regolamento attuativo, come previsto dalla Finanziaria 2008.
IL PROGRAMMA DI ASSISTENZA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Dal 1° gennaio 2017, per determinate categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, verrà realizzato dall’Agenzia delle Entrate un programma di assistenza semplificato, differenziato per categoria di soggetti, con il quale verranno messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell’IVA.
Per tali soggetti minori che optino per la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi il decreto prevede una sostanziale riduzione degli oneri amministrativi e contabili. In particolare verranno meno gli adempimenti che riguardano:
- l’obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- l’obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall’articolo 38-bis del predetto decreto n. 633, del 1972.
Le suddette disposizioni si applicano (oltre che per l'opzione per la trasmissione telematica) a condizione che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il Sistema di interscambio, attraverso le modalità che saranno previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti ammessi alle citate semplificazioni sono individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Possono essere ammessi anche soggetti non di minori dimensioni, che intraprendono attività d’impresa, arte o professione.
Per questi ultimi soggetti il regime delle semplificazioni si applica per il periodo in cui l’attività è iniziata e per i due successivi.
UN NUOVO SOFTWARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Per diffondere l’utilizzo della fatturazione elettronica, verrà messo a disposizione sempre dall'Agenzia delle Entrate, a partire dal 1° luglio 2016, un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche (4).
Per specifiche categorie di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, viene messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Pubblica Amministrazione), il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione.
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(4) La memorizzazione e la trasmissione telematica saranno effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI E DEI CORRISPETTIVI
A decorrere dal 1° gennaio 2017, inoltre, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto.
L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata, fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.
L'Agenzia delle Entrate, rivolgendo particolare attenzione alle micro e piccole imprese che decidono di optare per l'adozione della fatturazione elettronica, metterà così a disposizione gratuitamente:
- applicazioni (software) gratuite per la generazione e la trasmissione delle fatture elettroniche tra fornitore e cliente;
- il Sistema di Interscambio, oggi già utilizzato dalle imprese per trasmettere le fatture elettroniche alla PA, quale strumento di veicolazione sicuro e immediato per trasmettere le fatture elettroniche tra privati;
- una "piattaforma web" dove i contribuenti possono consultare in tempo reale lo stato delle loro operazioni rilevanti ai fini IVA e le informazioni ad esse riferite, qualora i contribuenti scelgano di sfruttare il Sistema di lnterscambio per veicolare le fatture elettroniche scambiate tra di loro;
- per specifiche categorie di soggetti, il servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche.
Distributori automatici
La trasmissione telematica e la memorizzazione elettronica dei dati sarà obbligatoria (dal 1° gennaio 2017) per chi vende prodotti attraverso i distributori automatici. Per l'assolvimento dell'obbligo verranno indicate, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, le soluzioni che permetteranno di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi, e garantire nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.
IN ATTESA DELLE REGOLE DELL'AGENZIA
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria, verranno definite le regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, secondo principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti.
Verranno definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica, i modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che sarà emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 127/2015 (dal 2 settembre 2015), verranno stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza (5) degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, e non ostacolare il normale svolgimento dell’attività economica degli stessi, escludendo la duplicazione di attività conoscitive.
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(5) Ad esempio i verificatori potranno (probabilmente) richiedere il libro giornale, i relativi partitari (le schede di mastro), il libro cronologico degli incassi e dei pagamenti utilizzato dai professionisti, i libro delle movimentazioni finanziarie, etc.
AGEVOLAZIONI PER CHI ESERCITA L'OPZIONE E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DI FATTURE E CORRISPETTIVI
Per i soggetti che si avvarranno dell’opzione relativa alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse, ricevute e delle relative variazioni e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella relativa alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi:
- verrà meno l’obbligo di presentare le comunicazioni di cui all’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (6);
- verrà meno l’obbligo di presentare le comunicazioni di cui all’articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui all’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- i rimborsi di cui all’articolo 30 del predetto decreto n. 633, del 1972 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale;
- il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un anno. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Osserva - Se il contribuente non intendesse avvalersi del Sistema di Interscambio, ovvero non intendesse emettere fatture in formato elettronico, potrà comunque procedere alla trasmissione telematica al Fisco dei dati contenuti nei documenti attivi e passivi - emessi o ricevuti in formato analogico - al fine di fruire dei previsti benefici.
L'Agenzia delle Entrate, dunque, sarà in grado di acquisire direttamente ed autonomamente alcune informazioni, così i termini a disposizione del Fisco per effettuare gli accertamenti si potranno ridurre da quattro a tre anni. In sintesi, i soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture dei relativi dati e dei corrispettivi, non avranno l'obbligo di:
- presentare le comunicazioni relative allo spesometro;
- presentare le comunicazioni black list;
- inviare i Modelli Intrastat;
- presentare le comunicazioni dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing.
Inoltre:
- vi sarà la priorità per i rimborsi Iva entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione;
- i termini di accertamento saranno ridotti di un anno, solo per i soggetti che garantiscano anche la tracciabilità dei pagamenti.
In relazione agli adempimenti contabili, se i soggetti passivi IVA effettueranno la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il Sistema di Interscambio con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, verrà meno:
- l'obbligo di registrazione nei registri di fatture emesse e acquisti;
- l'obbligo di apposizione del visto di conformità.
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(6) Le società di leasing non dovranno comunicare i dati relativi ai contratti, come pure gli operatori commerciali che svolgono l’attività di locazione e di noleggio.
VERIFICHE FISCALI PIU' AGEVOLI
L’emissione della fattura elettronica tra privati semplificherà gli adempimenti degli operatori rendendo anche più agevoli le verifiche fiscali.
Il Fisco potrà più facilmente “intercettare” i dati che viaggiano on-line effettuando controlli incrociati, ma è prevista la possibilità di effettuare le verifiche fiscali in remoto.
Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto 127/215, prevede che con decreto ministeriale, che dovrà essere emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore (2 settembre), verranno stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate, che saranno basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell’attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva.
Il Ministero della finanze, entro sei mesi, dovrà varare le regole tecniche per effettuare le verifiche fiscali non più presso la sede dell’azienda o del professionista (con la presenza fisica dei verificatori in loco), ma a distanza con l’invio telematico dei documenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate (7).
Lo stesso Ufficio sarà già in possesso delle fatture attive e passive acquisite tramite il sistema di interscambio o trasmesse autonomamente dai contribuenti.
La disposizione sopra indicata non fa espresso riferimento ai libri contabili, richiamando esclusivamente i dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni.
Gli Uffici dovranno effettuare il riscontro dei predetti dati e le transazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate (8).
Maggiore chiarezza tuttavia si avrà dopo l'emanazione delle regole da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Con riferimento ai nuovi cambiamenti è auspicabile che questi tenderanno ad agevolare sempre di più il processo di semplificazione del sistema tributario in quanto il “peso” degli adempimenti è divenuto pressoché insostenibile nel corso degli ultimi anni. Inoltre è conseguenziale che alcuni degli adempimenti potranno essere completamente soppressi in considerazione della sempre maggiore capacità del Fisco di acquisire autonomamente i dati dei contribuenti.
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(7) Ad esempio i verificatori potranno (probabilmente) richiedere il libro giornale, i relativi partitari (le schede di mastro), il libro cronologico degli incassi e dei pagamenti utilizzato dai professionisti, il libro delle movimentazioni finanziarie, etc.
(8) Acquisiti i suddetti elementi non si può escludere, in futuro, anche in considerazione del ricorso sempre più intensificato delle trasmissioni telematiche, che il fisco possa chiedere on-line dati aventi natura diversa quali, ad esempio, quelli contabili.
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI PREMIALI E SANZIONI
Per i soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, e per i soggetti per i quali la memorizzazione e la trasmissione sono obbligatori (cessione di beni tramite distributori automatici) in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, o memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri, sono previste le sanzioni stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471. In particolare, se la violazione riguarda la trasmissione delle fatture la sanzione applicabile è quella prevista dall’art. 11 del D.lgs. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).
Inoltre fatte salve le sanzioni previste, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni e dei dati dei corrispettivi, ovvero di trasmissione con dati incompleti o inesatti, vengono meno gli effetti premiali previsti dal decreto, salvo che il contribuente trasmetta correttamente e telematicamente i predetti dati entro un termine che dovrà essere individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Quadro Normativo |
- Decreto Legislativo 127/2015 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 - Legge Delega 11 marzo 2014, n. 23 - Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 |
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