Fattura elettronica differita. Possibile la data dell’ultimo giorno del mese

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Fattura elettronica differita. Possibile la data dell’ultimo giorno del mese

Dopo le indicazioni già rese nella circolare n. 14/E/2019 in tema di emissione e compilazione della fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate torna sull’argomento della data da indicare nella fattura differita.

Prendendo spunto dall’istanza di interpello n. 389 del 24 settembre 2019, l’Agenzia scioglie un dubbio comune a molti contribuenti circa il vincolo - in caso di emissione della fattura nel mese successivo a quello di effettuazione – di riportare l'esigibilità dell'imposta nel mese precedente, soprattutto nel caso in cui si devono utilizzare i software messi a disposizione dalla stessa Amministrazione finanziaria.

Fattura differita. Emissione di DDT con causale “reso lavorato”

Il caso analizzato è quello di un contribuente che esegue lavorazioni meccaniche per le quali, alla fine di ciascun lavoro, è emesso un DDT al committente con causale “reso lavorato” e pagamento a 30 giorni.

Alla fine di ciascun mese solare, il prestatore emette un’unica fattura elettronica, riepilogativa di tutti i DDT di riconsegna, comprendendo le lavorazioni eseguite nel mese in questione e indicando nel campo “data” l’ultimo giorno del mese (30 settembre nel caso di specie).

L'impresa istante chiedeva di conoscere le modalità di datazione ed emissione della fattura, per esempio con riferimento ai DDT di riconsegna del 10, 20, 28 e 30 settembre, prospettando di poter indicare, in tale ipotesi, quale data fattura il 30 settembre e di trasmettere poi la fattura allo Sdi entro il 15 ottobre, ferma restando la liquidazione dell'Iva con riferimento al mese di settembre.

Fattura differita, unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione

Nella risposta n. 389/2019, l’Agenzia riprende alcuni esempi che aveva già fatto nella circolare n. 14/E/2019, ricordando come la stessa avesse sostenuto che la data da indicare nella fattura differita poteva coincidere con quella di emissione dell’ultimo DDT del mese di riferimento, con la conseguenza che non pareva possibile (se non con contestuale invio della fattura allo Sdi) inserire nel campo “data” della fattura l’ultimo giorno del mese ed inviare la stessa entro il giorno 15 del mese successivo.

Sembrava, cioè, secondo la tesi dell’Agenzia, che l'operatore non fosse libero di inserire l'ultima data del mese di effettuazione, ma dovesse individuare l'ultima data di consegna.

Ora, con il nuovo chiarimento, l’Agenzia ribadisce che la suddetta tesi rappresenta una facoltà e non un obbligo per il contribuente, che può indicare alternativamente:

  • un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI (“data emissione”);

  • la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente “la data dell'ultima operazione” (nell'esempio formulato, 28 settembre 2019). È, comunque, possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019.

Pertanto, conclude l’Agenzia, facendo riferimento all’esempio già formulato, non c'è più alcun dubbio che gli operatori potranno:

  • predisporre la fattura nei primi giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

  • indicare in fattura la data dell'ultimo giorno del mese di esigibilità dell'imposta;

  • trasmettere la fattura al SdI entro il 15 del mese successivo.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 19 luglio 2019 - Anc-Confimi. Retrodatazione delle fatture elettroniche differite – Pichirallo

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