Disciplina FATCA, chiarimenti Mef sui conti preesistenti
Pubblicato il 11 dicembre 2019
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Pubblicata sul sito web del Mef un FAQ recante chiarimenti in merito agli obblighi di acquisizione e comunicazione del TIN su conti preesistenti.
Il 15 ottobre scorso, l'Internal revenue service degli Stati Uniti (Irs) si è espresso in merito al regime dei conti esistenti al 30 giugno 2014 (“conti preesistenti”), oggetto di comunicazione, detenuti presso istituzioni finanziarie italiani, per i quali non sia disponibile il codice fiscale statunitense (TIN) dopo la scadenza del regime transitorio previsto dalla Notice 2017-46 del 25/9/2017.
L’Autorità statunitense ha precisato che “con riguardo al periodo che inizia il 1° gennaio 2020, la mancata acquisizione e comunicazione del TIN in relazione ad un conto preesistente non comporterà automaticamente l’accertamento di una grave non conformità agli obblighi previsti dalla normativa FATCA in capo all’istituzione finanziaria presso cui il conto finanziario è detenuto. A tali fini l’IRS valuterà i fatti e le circostanze che hanno determinato la mancata acquisizione del TIN, avendo particolare riguardo all’esistenza di idonee procedure per il recupero di tale informazione presso l’istituzione finanziaria e agli sforzi compiuti da quest’ultima per l’acquisizione del TIN”.
Al Mef è stato chiesto di dare conferma del rispetto delle procedure previste dalla Notice 2017-46 da parte delle istituzioni finanziarie italiane, al fine di escludere una grave non conformità agli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione previsti dalla normativa IGA-FATCA.
Il Ministero ha risposto con la FAQ pubblicata in data 10 dicembre 2019.
Disciplina FATCA, in assenza di TIN bastano l’acquisizione e la comunicazione della data di nascita
Il Mef sottolinea come per evitare di incorrere in una contestazione di grave non conformità, per le comunicazioni dal 2016 al 2019, le istituzioni finanziarie italiane sono tenute, in mancanza del TIN, ad acquisire e a comunicare la data di nascita dei titolari dei conti statunitensi senza violare gli obblighi del FATCA.
Dopo i chiarimenti resi dall’Autorità statunitense, anche per il 2020 e per gli anni successivi vale la stessa condizione. Pertanto, nel caso in cui non sia stato trasmesso il TIN o il TIN inserito non sia corretto, le istituzioni finanziarie avranno 120 giorni dalla ricezione della notifica di errore per comunicare il TIN corretto.
Il mancato invio del TIN corretto non porterà automaticamente l'Irs a determinare che sussista una grave non conformità agli obblighi IGA-FATCA da parte dell'istituzione finanziaria che ha effettuato la comunicazione.
È riconosciuto, infatti, sforzo sufficiente da parte delle istituzioni finanziarie lo svolgimento delle seguenti attività:
- la richiesta al cliente di fornire il TIN mancante, inviata annualmente dall'istituzione finanziaria;
- la raccolta e comunicazione della data di nascita al posto del TIN mancante;
- la ricerca del TIN mancante nei propri archivi elettronici.
- edotto.com – Edicola del 10 luglio 2019 - Fatca, più tempo per lo scambio – G. Lupoi
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