Fascicolo non depositato. Il giudice decide allo stato degli atti

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Con sentenza n. 10741 depositata il 25 maggio 2015, la Corte di cassazione, prima sezione civile, ha confermato l'infondatezza dell'impugnazione – dichiarata dal Tribunale in sede di appello – proposta avverso una pronuncia del Giudice di Pace, con cui veniva accertata la carenza di legittimazione del convenuto in ordine ad una domanda di risarcimento danni.

Per il Tribunale, l'infondatezza dell'impugnazione era dovuta al mancato deposito del fascicolo di parte, ritirato ex art. 169 co. 2 c.p.c. dopo l'assegnazione della causa a sentenza e mai più depositato.

Sul punto la Cassazione - respingendo le censure di parte ricorrente,- ha conclusivamente affermato che in tema di decisione della causa, ove il giudice accerti che una parte (nella specie, l'appellante), in vista dell'udienza, abbia ritirato regolarmente il suo fascicolo ex art. 169 c.p.c., ma lo stesso non risulti nuovamente depositato nè reperito al momento della decisione (nella specie ex art. 281 sexies c.p.c.), in difetto di annotazioni di cancelleria o di ulteriori allegazioni indiziarie rese al riguardo dalla parte che risulti priva del fascicolo, lo stesso giudicante non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte appellante di ovviare alla carenza riscontrata, dovendo in tal caso decidere la causa allo stato degli atti.

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