Famiglia affidataria preferita nelle adozioni

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Famiglia affidataria preferita nelle adozioni

Nella seduta del 14 ottobre 2015, l’Aula della Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.

Il contenuto della proposta

L’elaborato, già approvato dal Senato, interviene a modifica della Legge n. 184/1983 riconoscendo alla famiglia affidataria una corsia preferenziale nell'adozione. Ciò, allo scopo di garantire il diritto alla continuità affettiva dei minori.

Così, quando, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore venga dichiarato adottabile e la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni tenuto a decidere sull'adozione, dovrà tenere conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

La corsia preferenziale opera in presenza dei requisiti per l'adozione legittimante previsti (stabile rapporto di coppia, idoneità all'adozione e differenza d'età con l'adottato) nonché quando l'affidamento, contrariamente alla natura dell'istituto, si sia sostanziato di fatto in un rapporto stabile e prolungato sul piano anche affettivo tra la famiglia affidataria e il minore.

Tutelata la continuità affettiva

Inoltre, anche qualora il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia adottato da famiglia diversa, viene ad essere tutelata comunque la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi con la famiglia affidataria, se ciò risulti rispondente all'interesse del minore.

Si prevede, altresì, che il giudice, nel decidere su ritorno in famiglia, adozione e nuovo affidamento, debba tenere conto della valutazione dei servizi sociali e procedere anche all'ascolto del minore maggiore di dodici anni e, se capace di discernimento, anche del minore infradodicenne.

Nei procedimenti che riguardano il minore (in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato), viene fatto obbligo di convocare l'affidatario, con riconoscimento a quest’ultimo di presentare memorie nell'interesse del minore.

Le disposizioni sul procedimento davanti al tribunale per i minorenni, relative alla decisione sull'adozione, sono inoltre espressamente estese anche all'ipotesi di prolungato periodo di affidamento.

Nelle ipotesi di adozione in casi particolari, relative all'orfano di padre e di madre adottabile da persone legate da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori, l’adozione viene consentita anche alle coppie di fatto e alla persona singola.

 

Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 50 - Adozioni anche agli affidatari
  • ItaliaOggi, p. 32 – Affidatari adottivi - Migliorini

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