Falsità commessa nel precedente rapporto di lavoro? Giusta causa di recesso
Pubblicato il 13 aprile 2023
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Le condotte extralavorative possono assumere rilievo ai fini dell'integrazione della giusta causa di recesso.
E possono rilevare anche le condotte tenute dal lavoratore in occasione del precedente rapporto di lavoro, tanto più se omogeneo rispetto a quello in cui il fatto viene preso in considerazione.
E' così possibile ravvisare la giusta causa di licenziamento qualora si susseguano fra le medesime parti più rapporti di lavoro a tempo determinato e vengano in rilievo condotte poste in essere in occasione di uno di detti rapporti, seppur antecedente rispetto a quello in relazione al quale il potere è esercitato.
In queste ipotesi, anche se non è configurabile un illecito disciplinare in senso stretto - che presuppone un inadempimento del dipendente rispetto ai doveri che scaturiscono dal rapporto al quale si riferisce l'intimazione del licenziamento - nondimeno, non può essere esclusa la legittimità dell'atto, laddove dalla condotta extralavorativa, valutata in relazione a tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi del caso concreto, si possa desumere l'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario.
Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione, con sentenza n. 8944 del 29 marzo 2023, pronunciata in rigetto del ricorso promosso da una lavoratrice, un'insegnante, contro la conferma della legittimità del licenziamento disciplinare comminatole dal ministero dell'Istruzione.
Alla docente era stato contestato di aver ottenuto precedenti incarichi temporanei rendendo una falsa dichiarazione sul possesso del titolo necessario per l'insegnamento su posti di sostegno, condotta, questa, in relazione alla quale era stato instaurato processo penale per il delitto di truffa aggravata, conclusosi con un patteggiamento.
L'amministrazione, successivamente, aveva avviato anche un secondo procedimento disciplinare, ugualmente concluso con l'irrogazione della sanzione espulsiva, contestando all'insegnante di aver omesso di dichiarare, in occasione dell'assunzione in servizio presso altro istituto, di aver riportato la condanna penale in parola.
Grave lesione del vincolo fiduciario, sì al licenziamento
La Corte d'appello, nell'ambito del giudizio instaurato dalla donna per impugnare il licenziamento, aveva ritenuto che la falsa attestazione del possesso del titolo, accertata con sentenza passata in giudicato, potesse rilevare come giusta causa di recesso qualora, come nella specie, fosse di gravità tale da pregiudicare in modo irreparabile il vincolo fiduciario anche nei successivi rapporti instaurati con il medesimo datore.
Ebbene, secondo gli Ermellini, la Corte territoriale non si era discostata dai principi sopra richiamati: l'organo giudicante aveva correttamente compiuto l'accertamento di fatto ad essa riservato pervenendo a ravvisare una lesione del vincolo fiduciario in ragione della gravità quantitativa e qualitativa del comportamento tenuto dalla lavoratrice e valorizzando anche il collegamento che, per le particolarità proprie del sistema di reclutamento in ambito scolastico, si instaura fra i rapporti a termine che si susseguono fra le parti.
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