Falsità ideologica a carico del medico che rilascia certificazione senza una preventiva visita

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18687 del 15 maggio 2012, ha rigettato il ricorso presentato da un medico avverso la decisione con cui lo stesso era stato condannato dai giudici di merito per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in quanto aveva emesso un certificato di proroga del periodo di malattia di una paziente senza effettuare la visita di rito.

Quest’ultima, a sua volta, era stata ritenuta responsabile, ai sensi dell’articolo 489 del Codice penale, per aver fatto uso del certificato medico nonostante fosse a conoscenza della relativa falsità.

Ciò che rilevava – si legge nel testo della decisione – non era che la falsa attestazione attribuita al medico attenesse alle condizioni di salute della paziente, “quanto piuttosto al fatto che egli ha emesso il certificato senza effettuare una previa visita e senza alcuna verifica oggettiva delle sue condizioni di salute”. Non è infatti consentito al sanitario “effettuare valutazioni o prescrizioni semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono dai suoi assistiti”.
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