Revocatoria inammissibile nei confronti del fallimento

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Revocatoria inammissibile nei confronti del fallimento

E’ possibile proporre azione revocatoria nei confronti del fallimento?

Sulla questione è di recente intervenuta la Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 30416 del 23 novembre 2018, nel testo della quale sono stati enunciati alcuni principi di diritto per dirimere un contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità.

Natura costitutiva della sentenza su revocatoria

Gli Ermellini, in primo luogo, hanno spiegato come la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia ordinaria che fallimentare, abbia natura costitutiva, al di là delle differenze esistenti tra le medesime azioni.

Questa natura costitutiva – si legge nelle conclusioni della decisione – dipende dal fatto che la sentenza modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente.

Essa, infatti, non solo priva di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia, ma determina anche, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto.

Sezioni Unite: revocatoria né fallimentare né ordinaria

Le Sezioni Unite, aderendo all’orientamento giurisprudenziale più recente, hanno quindi sottolineato la non ammissibilità di un'azione revocatoria, non solo fallimentare ma nemmeno ordinaria, nei confronti di un fallimento, in considerazione del principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso e del carattere costitutivo delle predette azioni.

Il patrimonio del fallito, ossia, è insensibile alle pretese di soggetti che vantino titoli formatisi in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento.

Effetto revocatoria: non invocabile dopo l’apertura del fallimento

Poiché, quindi, l'effetto giuridico favorevole all'attore in revocatoria si produce solo a seguito della sentenza di accoglimento, tale effetto non può essere invocato contro la massa dei creditori ove l'azione sia stata esperita dopo l'apertura della procedura stessa.

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