Exit tax con modalità d'esercizio
Autore: Alessia Lupoi
Pubblicato il 11 luglio 2014
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E’ sul sito Internet delle Entrate, il provvedimento 10 luglio 2014 (Prot. n. 2014/92134), attuativo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 luglio 2014 (“Gazzetta Ufficiale” n. 156 dell’8 luglio 2014), che adegua le norme sull’exit tax (imposta di uscita, ex art. 166, c. 1 Tuir) alle richieste ed alle pronunce giurisprudenziali formulate in sede europea dalla Commissione dell’Unione.
Il documento agenziale regola le modalità d'esercizio dell’opzione per la sospensione o rateizzazione dell’imposta – che deve avvenire presentando, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all’ultimo periodo di imposta di residenza in Italia, un’apposita comunicazione all’Ufficio territorialmente competente, unitamente alla documentazione debitamente elencata nel provvedimento del 10 luglio scorso - in relazione ai trasferimenti di residenza fiscale dell’attività commerciale in territorio estero effettuati da un’impresa italiana in seguito all’entrata in vigore del citato Decreto ministeriale ed anche quelli realizzati prima, in vigenza del Dm 2 agosto 2013 (Mef), ove compatibili.
Il testo regolamenta anche la prestazione delle garanzie e il loro rilascio, come pure l’obbligo di monitoraggio annuale.
- Edotto.com – Edicola 9 luglio 2014 - Exit tax. Opzione per il versamento delle imposte sulla plusvalenza da cessione - Moscioni
- fiscooggi.it - Exit tax: sospendere o rateizzare si può, ma solo all’interno dell’Ue
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 31 - Exit tax differita anche senza garanzie - Albano - www.fiscooggi.it
- ItaliaOggi, p. 27 - Exit tax comunicazione ad hoc - Stroppa
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