Ex dipendenti Alitalia: indicazioni INPS per l’esonero contributivo

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Ex dipendenti Alitalia: indicazioni INPS per l’esonero contributivo

Con la circolare n. 47 del 22 marzo 2024, l’Inps fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi alla fruizione dell’esonero contributivo destinato alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato degli ex lavoratori dipendenti di Alitalia effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

Esonero contributivo per il 2024

L’articolo 12, comma 6, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, prevede un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ex lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

La misura spetta fino ad un periodo massimo di 36 mesi con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Misura dell’esonero

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è pari a 500 euro (€ 6.000/12) riferita al periodo di paga mensile e 6,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese.

Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol;
  • il contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Sono, inoltre, escluse le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Cumulabilità con altri esoneri

L’esonero contributivo in trattazione è cumulabile con altri sgravi della contribuzione a carico del datore di lavoro, previsti dalla legislazione vigente, laddove, nel singolo mese di fruizione, sussista un residuo di contribuzione esonerabile.

Domanda telematica

Ai fini del riconoscimento dell’esonero contributivo, il datore di lavoro deve inoltrare il modulo d’istanza online (scaricabile dal sito INPS) tramite l’apposita sezione denominata “Portale delle agevolazioni”.

Successivamente, l’Inps tramite i propri sistemi informativi centrali:

  • consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dai citati regolamenti in materia di aiuti “de minimis”, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta;
  • fornirà, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di aiuti “de minimis” in capo al datore di lavoro e vi sia sufficiente capienza di risorse finanziarie, un riscontro di accoglimento della domanda.
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