Eventi sismici : domanda all'INAIL per l'agevolazione sui versamenti sospesi

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Eventi sismici : domanda all'INAIL per l'agevolazione sui versamenti sospesi

Pubblicate le istruzioni INAIL per la presentazione della domanda per la riduzione dei premi assicurativi nella misura del 40% dei premi oggetto di sospensione aventi scadenza legale nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017 dovuti dai soggetti operanti nei territori dell’Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Specificatamente, i Comuni interessati sono indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni.

Le istruzioni operative per la presentazione della domanda di ammissione agli aiuti sono contenute nella circolare INAIL n. 57 del 21 dicembre 2023.

Disciplina degli aiuti

Il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, (articolo 8, comma 2-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre, n. 1565, in vigore dal 24 dicembre 2019, prevede la riduzione del 60% dei premi assicurativi sospesi in favore delle imprese con applicazione:

  • degli aiuti de minimis, disciplinati dal 1° gennaio 2024 dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, se l’importo della riduzione unitamente agli altri aiuti fruiti in de minimis nell’anno in corso e nei due esercizi precedenti rientra nel massimale di 300.000 euro. Il regime di aiuti è stato registrato nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA) dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in qualità di Autorità responsabile con il Codice Aiuto RNA - CAR 26364 (SA 62222);
  • per la parte eccedente, degli aiuti di Stato previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria e cioè il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 20147, nel caso di superamento del massimale di cui al precedente punto. L’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 prevede che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica a condizione che le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro abbiano riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento e ove sussista un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subìto dall'impresa.

Istanze di ammissione agli aiuti

Coloro che hanno presentato l’apposita domanda di sospensione dei premi potranno richiedere di essere ammessi all’aiuto de minimis e/o in esenzione da notifica tramite l’apposito servizio online “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016-2017” disponibile sul portale INAIL alla voce “Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati” a partire dal 1° febbraio 2024 al 1° aprile 2024.

Verifiche

Si prevedono apposite verifiche propedeutiche alla concessione da effettuarsi tramite il Registro nazionale aiuti di Stato e concessione degli aiuti.

Terminata la procedura online, l’INAIL provvede, tramite la competente Direzione centrale per l’organizzazione digitale, all’interrogazione del Registro nazionale aiuti di Stato al fine di accertare:

  • per i soggetti che hanno richiesto la concessione dell’agevolazione in regime de minimis il rispetto della soglia di concedibilità prevista nel triennio di riferimento (esercizio finanziario in corso ed i due esercizi finanziari precedenti);
  • per quanto riguarda le domande di ammissione al beneficio per la misura eccedente il de minimis nei limiti del danno subito ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014, la verifica viene effettuata sul Registro nazionale aiuti di Stato dove sono registrate le agevolazioni riconosciute in regime di esenzione da notifica.
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